Sentenza n. 2283/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 41657, presentata in data 11 ottobre 2024 (doc.1) con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusta adeverinta, rilasciata dall'Università Dimitrie Cantemir di Tirgu-Mures in Romania,in data 17 luglio 2024 per le seguenti discipline: - A021 GEOGRAFIA II grado - A045 SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI II grado
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo rumeno di specializzazione sul sostegno per le classi di concorso A021 e A045
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza n. 41657, presentata l'11 ottobre 2024 ai sensi della direttiva 2013/55/CE, avente ad oggetto il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, documentato da un'Adeverinta rilasciata dall'Università Dimitrie Cantemir di Tirgu-Mures il 17 luglio 2024, con riferimento alle discipline A021 - Geografia per la scuola secondaria di secondo grado e A045 - Scienze economico-aziendali per la scuola secondaria di secondo grado.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In corso di giudizio, l'Amministrazione ha adottato il decreto ministeriale n. m.pi.AO0DPIT.Registro R.0003193 del 24 ottobre 2025, riconoscendo il titolo di specializzazione per la disciplina A021 - Geografia. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse e il Collegio ha preso atto di tale richiesta, definendo il giudizio in rito senza esaminare nel merito l'illegittimità del silenzio né la questione relativa alla disciplina A045. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione preliminare della controversia.
Norme richiamate
Direttiva 2013/55/CE
È stata indicata dalla ricorrente quale base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Romania; la sentenza non ne esamina l'interpretazione nel merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa la pretesa azionata, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata sulla base della richiesta della parte ricorrente, quando la definizione sopravvenuta della vicenda rende non più utile una pronuncia sulla legittimità del silenzio.
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