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Ordinanza

Ordinanza n. 405/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto alla concessione del modulo 209 della richiesta di Emersione con codice n. NA4707074068; e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della concessione del modulo 209 relativo a una richiesta di emersione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di rigetto della concessione del modulo 209 relativo alla richiesta di emersione identificata dal codice indicato in ricorso, nonché gli atti connessi e consequenziali. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Napoli si sono costituiti in giudizio. Il TAR ha esaminato esclusivamente l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.; dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento di rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del necessario periculum in mora. Ha valorizzato la comunicazione dell'Amministrazione, depositata il 2 febbraio 2025, con cui la stessa ha dichiarato di avere riesaminato il procedimento in autotutela decisoria, sollecitando l'Ispettorato territoriale del lavoro e la Questura competente a esprimere un nuovo parere, con riserva di adottare una nuova determinazione conclusiva all'esito di un nuovo iter istruttorio. Tale riesame amministrativo ha escluso, secondo il giudice, l'urgenza cautelare necessaria per la sospensione dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il necessario periculum in mora; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente alla luce del riesame avviato dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione del provvedimento amministrativo può essere negata quando il riesame in autotutela avviato dall'Amministrazione, accompagnato dalla rinnovazione degli accertamenti istruttori e dalla riserva di una nuova determinazione conclusiva, esclude l'attualità del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La comunicazione dell'Amministrazione di avere riaperto il procedimento e sollecitato i pareri necessari può incidere sul periculum in mora, anche senza una formale rimozione del provvedimento impugnato, qualora renda concretamente non attuale l'urgenza della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoria

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