Sentenza n. 1891/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2065/2024, depositata e resa pubblica il 19.3.2024, r.g. 20802/2023, notificata in data 22.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2065/2024, che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica per due annualità, per l'importo complessivo di euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 2065/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 marzo 2024, con la quale era stata riconosciuta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, nella misura di euro 500,00 per ciascuna delle due annualità maturate. Deduce la persistente inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, era stata notificata in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero si era costituito solo formalmente e non risultava aver dato esecuzione al giudicato, gli ha ordinato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditarvi l'importo nominale complessivo di euro 1.000,00. Ha inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo che intervenga su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario. Sono state poste a carico del Ministero anche le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, la restituzione del contributo unificato e la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni consente di promuovere l'azione esecutiva o di ottemperanza in presenza dell'inerzia dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e recante un obbligo conformativo o ordinatorio nei confronti della pubblica amministrazione può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando l'Amministrazione non abbia dato spontanea esecuzione al comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve assicurare il conseguimento concreto dell'utilità o del bene della vita riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato; la mera inerzia amministrativa integra inottemperanza.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione debitrice presuppone, ove applicabile, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, oltre alla notificazione della pronuncia in forma esecutiva.
- In presenza di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che intervenga su istanza della parte vittoriosa.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.
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