Cassazione Penale, Sentenza n. 43094/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. per 626 giorni subiti dal Sanzone a seguito di fermo (29/01/2018) e successiva custodia cautelare; il ricorrente deduceva che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere sussistente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, lamentando in particolare che la motivazione si sarebbe basata su elementi congetturali e che il silenzio in sede di interrogatorio non poteva essere considerato fattore ostativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto congrua e dettagliata la motivazione della Corte d'Appello, che aveva escluso il diritto all'indennizzo per la sussistenza di colpa grave del ricorrente, riscontrata in: rapporti di stretta contiguità con esponenti di Cosa Nostra, rapporti confidenziali con il latitante/mafioso Liga Paolo, conversazioni dagli 'contenuti affaristici' con soggetti coinvolti in attività illecite, e omissione di iniziative difensive rilevanti; ha però escluso che il silenzio al interrogatorio potesse oggi essere valutato ostativamente alla riparazione alla luce della novella di cui al D.Lgs. 8/11/2021 n.188. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria prevista.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
Regola il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione con la condizione ostativa del fatto di aver concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio la sussistenza di tale causa.
art. 43 cod. pen.
Fornisce la nozione di colpa come riferimento per individuare la condotta gravemente colposa che esclude l'indennizzo (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme).
art. 331 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio di convalida del fermo; nella vicenda il GIP ha emesso ordinanza di non convalida del fermo in udienza camerale.
art. 391 cod. proc. pen.
Norma sulla misura cautelare della custodia in carcere; nella vicenda fu emessa ordinanza di applicazione della custodia in carcere poi impugnata in riesame.
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lettera b)
l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo
Novella che esclude l'effetto ostativo del silenzio o del rifiuto di rendere dichiarazioni in sede di interrogatorio di garanzia ai fini del diritto all'indennizzo, con decorrenza 14/12/2021.
art. 64, co. 3, lettera b) cod. proc. pen.
Riguarda la facoltà dell'imputato in sede di interrogatorio; la novella normativa ha precisato che l'esercizio di tale facoltà non incide sul diritto alla riparazione.
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione opera solo se non è provato che l'interessato abbia dato causa, con dolo o colpa grave, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.
- Il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale: anche dopo assoluzione irrevocabile il giudice della riparazione valuta se la condotta dell'interessato abbia creato, per dolo o colpa grave, la situazione che ha determinato la detenzione.
- Condotte extraprocessuali (frequentazioni ambigue, rapporti di cointeresse con soggetti notoriamente criminali, comportamenti che oggettivamente potevano giustificare l'intervento dell'autorità) possono integrare colpa grave e ostare all'indennizzo, anche se non hanno portato a condanna nel processo penale.
- Dalla novella del D.Lgs. n.188/2021, l'esercizio della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio non può essere più usato come causa ostativa al riconoscimento della riparazione; tuttavia, altri elementi di fatto (rapporti, conversazioni, iniziative omesse) restano valutabili come prova di colpa grave.
- Per difendersi efficacemente in una richiesta di riparazione è fondamentale documentare e spiegare tempestivamente i rapporti con soggetti sospetti, fornire prove che smentiscano la partecipazione ad attività illecite e mostrare di non aver tenuto comportamenti di negligenza grave antecedenti o successivi alla privazione della libertà.
- In situazioni analoghe, chi è coinvolto in indagini deve valutare l'opportunità di chiarire attestazioni e rapporti (quando possibile e nei limiti dei diritti di difesa), poiché la mancata chiarificazione di rapporti ambigui può essere valutata come condotta gravemente colposa nel procedimento di riparazione.
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