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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29122/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per quattro motivi principali: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello mediante rogatoria internazionale per accertare la contraffazione del veicolo e della documentazione (violazione art. 603 c.p.p.); 2) indeterminatezza del capo di imputazione e carenza probatoria/contraddittorietà sulla sussistenza degli elementi del reato di ricettazione (art. 521 c.p.p. e art. 648 c.p.); 3) mancata riqualificazione del fatto in incauto acquisto (art. 712 c.p.) per carenza di prova del dolo; 4) errori nella determinazione della pena e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4 e delle attenuanti generiche, con pena ritenuta eccessiva e incongrua (artt. 133, 62-bis, 648 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi prevalentemente aspecifici o manifestamente infondati: la rinnovazione istruttoria richiesta in appello era esplorativa e quindi inammissibile; l'imputazione era sufficientemente determinata e la valutazione probatoria dei giudici di merito non censurabile in sede di legittimità; la mancata riqualificazione in incauto acquisto è stata correttamente motivata alla luce degli indici di consapevolezza/dolo eventuale; la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti sono stati giudicati adeguatamente motivati. Conseguentemente restano ferme le pronunce di merito (condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione e multa di euro 500,00 come disposto in sede di merito). Inoltre i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale; è inammissibile se si traduce in attività esplorativa finalizzata a cercare prove favorevoli all'imputato. La Corte di merito ha motivatamente ritenuto non decisiva la richiesta di integrazione istruttoria.

  • art. 521 c.p.p.

    Il capo di imputazione è sufficientemente determinato quando contiene i tratti essenziali del fatto e non impedisce l'esercizio della difesa. La Corte ha ritenuto che l'imputazione, anche tramite rinvio agli atti di sequestro, consentisse adeguata specificità.

  • art. 648 c.p.

    Ricettazione: la sussistenza dell'elemento soggettivo può emergere anche da elementi indiziari, modalità di detenzione, omissione nella indicazione della provenienza e dall'accertamento tecnico; i giudici di merito hanno ritenuto provato il dolo, anche in forma eventuale.

  • art. 712 c.p.

    Norma relativa all'acquisto di cose smarrite/di sospetta provenienza; la Corte territoriale ha motivato correttamente il rifiuto della riqualificazione quando sussistono indici idonei a far ritenere la consapevolezza della provenienza illecita (dolo eventuale).

  • art. 133 c.p.

    Principi generali per la determinazione della pena: la Corte di merito deve motivare le scelte valutando gli elementi rilevanti; non è necessario richiamare ogni elemento favorevole o sfavorevole, basta argomentare sui criteri decisivi.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferimento alle circostanze aggravanti e attenuanti nel calcolo della pena; i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base della personalità e delle modalità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e talora la comminazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) nel caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; la Cassazione ha applicato questo articolo per imporre il versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: se mira solo a compiere atti esplorativi per cercare prove favorevoli, sarà probabilmente respinta come aspecifica.
  • Il capo di imputazione non è viziato per indeterminatezza quando descrive i tratti essenziali del reato o rinvia ad atti acquisiti noti alle parti; l'invalidità sussiste solo se impedisce concretamente l'esercizio della difesa.
  • In sede di legittimità la Corte non rianalizza i fatti né sostituisce il giudizio probatorio dei giudici di merito se la motivazione è logica e coerente; le contestazioni meramente ridiscussive dei fatti sono inammissibili/infondati.
  • La riqualificazione in incauto acquisto richiede elementi che escludano il dolo; se risultano indizi (modalità di detenzione, valore del bene, omissione di spiegazioni) il dolo eventuale e quindi la ricettazione possono essere ritenuti sussistenti.
  • Il riconoscimento di attenuanti generiche o della fattispecie attenuata richiede motivazione puntuale: l'assenza di elementi favorevoli o la gravità della condotta possono giustificare il diniego.
  • La Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di somme alla cassa delle ammende se il ricorso è inammissibile per colpa nella scelta delle doglianze; valutare con attenzione l'ammissibilità prima di proporre ricorso in cassazione.

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