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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51409/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto di applicazione del regime 41-bis, sostenendo che il reclamo era stato regolarmente trasmesso via PEC e sottoscritto digitalmente dal difensore mediante SmartCard Aruba; il Tribunale aveva ritenuto l'atto inammissibile per la presunta mancanza della firma digitale sul file inviato (PEC priva della firma digitale in calce). La questione centrale è dunque la regolarità della sottoscrizione digitale apposta con procedura Aruba (firma visualizzata in alto a sinistra della prima pagina e corredata dal certificato di firma) e la rilevanza di eventuali difformità formali rispetto alle modalità tecniche adottate per la firma.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo errata l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo per mancanza di sottoscrizione digitale. La Corte ha rilevato che l'atto era effettivamente sottoscritto digitalmente (firma apposta in alto a sinistra della prima pagina tramite servizio Aruba) e che il certificato di firma allegato conferma validità, identificazione del firmatario, data/ora e integrità dell'atto in conformità al regolamento UE n. 910/2014. Inoltre la Corte ha precisato che l'uso di software o modalità diverse per l'apposizione della firma costituisce al più una irregolarità non idonea a comportare l'inammissibilità dell'impugnazione. Ha perciò annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176

    artt. 23, 23-bis, 23-ter e 24; art. 24, commi 6-bis e 6-sexies

    Stabilisce la possibilità di trasmissione degli atti processuali a mezzo PEC e impone che l'atto trasmesso in forma di documento informatico sia sottoscritto digitalmente; l'assenza della sottoscrizione digitale rende l'impugnazione inammissibile, salvo che risulti la validità della firma digitale apposta secondo le regole.

  • Decreto legislativo n. 150/2022

    modifiche agli artt. 582 e 583 c.p.p.; introduzione art. 111-bis; art. 87-bis, comma 7

    Ha reso ordinaria (e non più eccezionale) la forma digitale per la trasmissione degli atti; conferma l'inammissibilità dell'impugnazione priva di sottoscrizione digitale ma integra la disciplina tecnica e di applicazione relativa agli atti in forma elettronica.

  • Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)

    Fornisce il quadro di validità giuridica delle firme elettroniche a livello europeo; la certificazione generata dal sistema di firma digitale (es. Aruba) è idonea a dimostrare l'apposizione e la validità della firma, l'identità del firmatario e l'integrità del documento.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) e c.; artt. 582 e 583 (modificati)

    L'art. 606 è richiamato quale base delle doglianze in cassazione (violazione di legge). Le modifiche agli artt. 582 e 583 evidenziano la disciplina processuale aggiornata sulla forma e trasmissione degli atti; la Corte richiama che la mancanza di sottoscrizione è causa di inammissibilità, salvo che risulti invece valida la firma digitale.

Massime di principio

  • Un atto trasmesso come documento informatico tramite PEC deve essere sottoscritto digitalmente: l'assenza di tale sottoscrizione è in generale causa di inammissibilità dell'impugnazione.
  • La validità della firma digitale si valuta sulla base del certificato e della verifica crittografica (conformità a eIDAS), non sulla posizione grafica in cui la firma appare nel PDF; una firma apposta in alto a sinistra e corredata dal relativo certificato è idonea a provare la sottoscrizione.
  • L'utilizzo di software o procedure diverse per generare la firma digitale costituisce, di norma, una irregolarità formale e non determina automaticamente l'inammissibilità dell'atto se la firma è verificabile e valida.
  • È consigliabile allegare sempre al deposito telematico il certificato di firma o informazioni che consentano agevole verifica dell'apposizione e della validità della firma (timestamp, identity-assertion), per prevenire contestazioni formali.
  • La firma manuale scannerizzata e inviata come documento informatico non equivale a firma digitale: se l'atto è trasmesso come documento informatico deve concorrere una sottoscrizione digitale valida, salvo diverse e specifiche disposizioni transitorie.
  • Se il Tribunale dichiara l'inammissibilità per presunte irregolarità tecniche, è possibile impugnare in Cassazione dimostrando con la documentazione tecnica (certificati di firma, file di verifica) l'effettiva apposizione e validità della firma digitale.

Testo integrale

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