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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15866/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di una società contribuente, di un’intimazione di pagamento notificata in relazione a sei cartelle di pagamento che la stessa sosteneva di non avere mai ricevuto. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto, e la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) dedotta violazione del contraddittorio e delle regole sui termini processuali del rito tributario, assumendo che la sentenza di appello non avesse rilevato la nullità della decisione di primo grado per mancato rispetto del termine dilatorio di trenta giorni per l’udienza e dei termini per memorie e documenti, nonché per la mancata sospensione del processo in relazione a querele di falso e al procedimento cautelare; (2) denunciata motivazione apparente sulla questione della notificazione delle cartelle e violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione in relazione alla querela di falso; (3) denunciata motivazione apparente sulla ritenuta inefficacia dell’intimazione di pagamento in pendenza della sospensione cosiddetta anti-usura ex art. 20 l. n. 44/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che nel processo tributario l’appello è un gravame a carattere sostitutivo e che la dedotta violazione dei termini del primo grado, se anche sussistente, non determina la retrocessione del giudizio; inoltre ha escluso lesioni effettive del diritto di difesa, rilevando che la parte aveva già depositato memorie e motivi aggiunti e non aveva allegato uno specifico pregiudizio né un’istanza di rimessione in termini. Ha inoltre escluso il vizio procedimentale lamentato nella fase cautelare, evidenziando che la nuova udienza era stata fissata nel rispetto dell’art. 47 d.lgs. 546/1992 e che la parte non aveva interesse alla censura. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello adeguata, poiché i giudici tributari avevano valorizzato il riconoscimento del debito tramite richiesta di rateizzazione e la notifica di successivi atti di riscossione; la censura di extrapetizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la motivazione d’appello sulla sospensione anti-usura è stata ritenuta congrua e conforme al precedente di legittimità richiamato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992

    il termine di trenta giorni per la fissazione dell’udienza di trattazione va rispettato nella prima udienza; la sua eventuale violazione nei gradi di merito non comporta automaticamente la retrocessione del giudizio al primo grado in cassazione.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    i termini per il deposito di documenti e memorie operano nel contesto ordinario della trattazione; nel caso di rinvio dell’udienza già regolarmente tenuta, non sorge un autonomo diritto alla riapertura piena dei termini difensivi, salvo le ipotesi tipizzate.

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    comma 3, comma 4 e comma 6

    la sospensione cautelare può essere disposta in via d’urgenza dal presidente; i suoi effetti favorevoli cessano automaticamente in caso di rigetto del ricorso; per la trattazione del merito dopo la sospensione rileva il solo termine massimo di novanta giorni per la fissazione dell’udienza.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    quando sono proposti motivi aggiunti, il giudice deve assicurare il termine massimo di sessanta giorni previsto per la loro proposizione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e non meramente apparente; nel caso esaminato il requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è solo apparente se non consente di ricostruire la ratio decidendi; qui la motivazione d’appello è stata invece ritenuta congrua ed esaustiva.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di extrapetizione è inammissibile quando, anche se accolta, non sarebbe idonea a incidere sull’esito della decisione.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza impugnata è stata reputata sopra la soglia del minimo costituzionale.

  • art. 20 l. n. 44 del 1999

    l’opposizione al diniego della sospensione ex art. 20 va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, perché riguarda le modalità del processo esecutivo e non il diritto dell’Erario ad agire in executivis.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la violazione dei termini di comparizione, deposito documenti e memorie del primo grado non comporta di per sé la retrocessione del giudizio, poiché l’appello ha natura sostitutiva; in cassazione occorre censurare specificamente la mancata rimessione in termini o un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La deduzione di un vizio del contraddittorio o delle preclusioni difensive è inammissibile quando resta astratta e non si allega un danno effettivo alla difesa, specialmente se la parte ha già esercitato le facoltà processuali consentite.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza d’appello espone una ratio decidendi intellegibile e completa, tale da superare il minimo costituzionale di motivazione.
  • Le doglianze di extrapetizione sono inammissibili se, anche in caso di accoglimento, non sarebbero comunque idonee a determinare una diversa soluzione della controversia.
  • In materia di sospensione anti-usura e di atti esecutivi, l’opposizione al diniego della sospensione attiene alle modalità del processo esecutivo e non incide sul diritto sostanziale del creditore pubblico ad agire in executivis.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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