Sentenza del 18/02/2015 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Riassunzione - Termine per la proposizione - Decorrenza - Comunicazione di deposito della sentenza - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi è stata accolta: il termine per la presentazione del ricorso in riassunzione decorre dalla comunicazione della sentenza alle parti e non dalla data materiale del suo deposito. La ragione è che nessun termine processuale può iniziare a decorrere prima che la parte abbia conoscenza della data di deposito della decisione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine per proporre la riassunzione del giudizio tributario. Il ricorrente ha sostenuto che tale termine non dovesse decorrere dalla data di deposito della sentenza, ma dalla successiva comunicazione del deposito alle parti, poiché solo con tale comunicazione è possibile avere conoscenza certa della data di deposito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la legge collega la decorrenza di un termine alla conoscenza della sentenza, il termine decorre dalla comunicazione del deposito alle parti, non dalla data interna di deposito.
- La data di deposito della sentenza, se non comunicata alla parte, non è normalmente sufficiente a far decorrere un termine processuale a suo carico.
- Per verificare la tempestività di una riassunzione occorre individuare la data effettiva di comunicazione della sentenza e calcolare da quella data il termine previsto.
- La regola tutela il diritto di difesa, impedendo che un termine inizi a decorrere prima che la parte possa conoscere ufficialmente l'esistenza e la data della decisione.
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