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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11103/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

Un consorzio stradale costituito per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali di uso pubblico ha impugnato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro l’annullamento, disposto in primo grado, di cartelle esattoriali relative a contributi consortili non versati per le annualità 2009-2012. Il ricorrente ha sostenuto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 7 del d.l.lgt. n. 1446/1918, censurando l’assunto della CTR secondo cui, essendo il consorzio stato costituito dopo il 1999 e qualificabile come ente pubblico economico, non avrebbe potuto riscuotere i contributi mediante iscrizione a ruolo. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per extrapetizione e per omessa pronuncia su censure dell’appellante relative all’accoglimento di domande che si assumevano non proposte dai consorziati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che i contributi dovuti ai consorzi stradali obbligatori hanno natura tributaria, sono esigibili con le modalità previste per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli, e il sistema di riscossione a ruolo è mantenuto dall’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999 anche per i tributi già assoggettati a tale forma di riscossione. Ne è derivato che la costituzione del consorzio in epoca successiva al 1999 non impediva la riscossione mediante ruolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto; i restanti motivi sono stati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. n. 46/1999

    mantiene il sistema di riscossione mediante ruolo per i tributi che già erano riscossi in tale forma, compresi i contributi consortili in esame

  • art. 7 d.l.lgt. 1 settembre 1918, n. 1446

    prevede che i contributi degli utenti dei consorzi stradali obbligatori si esigano nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale, e che il contributo costituisca onere reale del fondo

  • L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14

    ha reso obbligatoria la costituzione dei consorzi previsti dal d.l.lgt. n. 1446/1918 per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    nel testo modificato dalla L. n. 448/2001 ha esteso la giurisdizione tributaria alle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12

    ha modificato l’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 ampliando la giurisdizione tributaria

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi a nullità della sentenza per extrapetizione e omessa pronuncia

Massime di principio

  • I contributi dovuti ai consorzi stradali obbligatori, istituiti per la manutenzione e ricostruzione di strade vicinali di uso pubblico, hanno natura tributaria e sono soggetti alle regole di riscossione previste per le imposte dirette.
  • L’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999 non esclude la riscossione mediante ruolo per i tributi che, al momento dell’entrata in vigore della norma, erano già assoggettati a tale sistema di riscossione; la costituzione dell’ente in data successiva non è di per sé ostativa.
  • Quando il titolo normativo prevede la riscossione dei contributi consortili secondo le modalità delle imposte dirette, il consorzio può emettere il ruolo esecutivo, affidare il carico all’esattore e notificare la cartella di pagamento.
  • Le controversie sui contributi consortili obbligatori rientrano nella giurisdizione tributaria se insorte dopo il 1 gennaio 2002, in quanto aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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