Ordinanza n. 686/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Napoli in data 27.11.2025, Cat. Div. Ant. M.P. recante protocollo n. 0287441 (data protocollo 9.1.2025, uscita 9.12.2025), notificato al ricorrente in data 5.12.2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato dal Questore, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con il primo motivo ha contestato il giudizio di pericolosità, sostenendo che l'amministrazione avrebbe valorizzato fatti non sufficientemente attuali o collegati alla misura. Il giudice ha rilevato che il provvedimento richiama un arresto per truffa aggravata del 12 marzo 2024, una denuncia in stato di libertà per analogo reato del 24 ottobre 2025 e la sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto che la situazione di invalidità della moglie e la percezione, da parte di questa, di prestazioni assistenziali sarebbero incompatibili con l'ipotesi che egli tragga mezzi di sostentamento da attività illecite e avrebbero dovuto escludere il giudizio di pericolosità. Con il terzo motivo ha dedotto il difetto di motivazione dell'avviso orale.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza di un fumus boni iuris sufficiente. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la sequenza ravvicinata di episodi, culminata nella denuncia del 24 ottobre 2025 e nella misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, fosse prima facie idonea a sostenere il giudizio prognostico di attualità della pericolosità richiesto dall'art. 3 del d.lgs. 159/2011; non risultava quindi che l'amministrazione avesse fondato la misura su fatti meramente remoti o scollegati. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato in questa fase, poiché la situazione familiare e assistenziale allegata non dimostra, di per sé, la liceità, stabilità e sufficienza delle risorse economiche del nucleo familiare e non neutralizza gli elementi indiziari considerati dall'amministrazione. Anche il terzo motivo è stato ritenuto privo di sufficiente fumus: l'avviso indica gli episodi rilevanti, la loro collocazione temporale e la riconducibilità del destinatario alle categorie soggettive previste dall'art. 1 del d.lgs. 159/2011; la motivazione, benché sintetica, non è apparente. Nel bilanciamento cautelare è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico sotteso alla misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
In sede cautelare, una sequenza di episodi ravvicinati nel tempo, comprendente arresti o denunce per reati analoghi e una misura cautelare personale, può risultare prima facie idonea a sostenere il giudizio prognostico di attualità della pericolosità richiesto per l'avviso orale.
art. 1 d.lgs. 159/2011
La motivazione dell'avviso orale deve indicare la riconducibilità del destinatario alle categorie soggettive previste dalla disposizione; tale indicazione, unitamente agli episodi rilevanti e alla loro collocazione temporale, esclude in questa fase la natura meramente apparente della motivazione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata verificando la presenza di un fumus boni iuris sufficiente e procedendo al bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudizio di attualità della pericolosità richiesto per l'avviso orale può essere sorretto da una pluralità di episodi ravvicinati nel tempo, anche quando comprendano una denuncia per fatti analoghi e l'applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; non è necessario che gli elementi siano tutti immediatamente contestuali all'adozione della misura.
- Gli elementi relativi alla situazione economica e familiare del destinatario di un avviso orale non escludono automaticamente la possibilità di sostentamento, anche parziale, mediante attività illecite e devono essere valutati insieme al complessivo quadro indiziario.
- La motivazione di un avviso orale non è meramente apparente quando individua gli episodi rilevanti, ne precisa la collocazione temporale e indica la riconducibilità del destinatario alle categorie soggettive previste dalla legge, anche se la motivazione è sintetica.
- Nel giudizio cautelare il bilanciamento degli interessi può condurre alla prevalenza dell'interesse pubblico alla misura di prevenzione quando non emergano, allo stato degli atti, profili di illegittimità assistiti da sufficiente fumus boni iuris.
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