Cassazione Penale, Sentenza n. 20549/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato condanne per reati collegati all'associazione mafiosa (art. 416-bis), allo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter), al trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) e ad altri reati finiti (es. danneggiamento seguito da incendio). Le censure principali erano: carenza o insufficienza della prova e valutazione errata delle intercettazioni; errata qualificazione giuridica di talune condotte (es. concorso esterno vs partecipazione); mancata prova dell'uso del metodo intimidatorio per lo scambio elettorale; errata applicazione delle aggravanti (carattere armato dell'associazione, aggravante di favoreggiamento mafioso) e vizi nel trattamento sanzionatorio (applicazione della recidiva, determinazione delle pene in continuazione). Alcuni ricorrenti deducono anche vizi processuali (nullità, difetti di notifiche, inammissibilità di alcuni atti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Virga Francesco, Virga Pietro e D'Aguanno Antonino (confermandone le condanne) e ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri imputati (Peralta, Russo, Cusenza, Ferrara e Piccione). Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; per i ricorsi dichiarati inammissibili è stata inflitta una somma di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Sono stati altresì confermati gli obblighi di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite, nei termini indicati in dispositivo. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che attaccavano valutazioni di fatto (intercettazioni, attendibilità dichiarazioni, ricostruzione probatoria) e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del merito.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che la valutazione della partecipazione e del ruolo nell'associazione mafiosa è questione di merito non sindacabile salvo manifesta illogicità; per articolazioni "storiche" di Cosa Nostra la disponibilità di armi può essere desunta anche dalla esperienza giudiziaria e storica del mandamento, senza individuazione puntuale delle armi
art. 416-ter cod. pen.
quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni
La Corte aderisce all'orientamento interpretativo secondo cui, ancor prima delle modifiche normative più recenti, quando la controparte del patto sia un esponente mafioso in rappresentanza del sodalizio non è necessario che l'accordo espliciti l'uso del metodo intimidatorio; la fattispecie è reato di pericolo e si consuma con la stipula del patto
art. 512-bis cod. pen.
Il giudizio sulla sussistenza del trasferimento fraudolento di valori è rimesso al giudice di merito; le intercettazioni e le risultanze societarie possono suffragare la responsabilità se valutate non illogicamente
art. 416-bis, quarto comma (carattere armato)
Per mafie storiche la qualificazione del carattere armato può essere desunta da fatti storici e giurisprudenziali del mandamento, senza che sia necessaria l'individuazione puntuale di armi nel singolo procedimento
art. 416-bis.1 (aggravante "metodo mafioso")
L'applicazione dell'aggravante va ancorata a motivazione congrua; la Corte ha accertato che, nelle specifiche fattispecie di minaccia o danneggiamento, il metodo mafioso poteva essere ritenuto in base al contesto e alle intercettazioni
art. 99; art. 133; art. 62-bis; art. 63; art. 81 cod. pen.
Questioni di determinazione della pena, recidiva e riconoscimento di circostanze attenuanti/peggiorative sono esercizio discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene se manca adeguata motivazione o violazione di norme; in materia di recidiva la Corte ricorda l'orientamento che consente l'applicazione se sussistono sentenze definitive pregresse al momento della consumazione
art. 192; art. 178; art. 179; art. 419; art. 420-ter; art. 420-quater; art. 420 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate per vizii procedurali e di notifica: la Corte ha dichiarato inammissibili censure che ripropongono valutazioni di merito o eccezioni già disattese, e ha confermato i limiti all'impugnabilità di nullità non rientranti negli estremi delle preclusioni processuali (anche alla luce della scelta del rito abbreviato)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito: le impugnazioni basate su rivalutazione delle prove (intercettazioni, attendibilità dichiarazioni, ricostruzioni fattuali) sono in larga parte inammissibili o destinate a essere rigettate se la motivazione di merito non è manifestamente illogica
- In tema di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter), se la controparte contraente è un esponente di una consorteria mafiosa che agisce nell'interesse del sodalizio, non è necessario che il patto specifichi l'uso esplicito del metodo intimidatorio: la pattuizione è ritenuta penalmente rilevante anche in assenza di prova di una concreta intimidazione successivamente esercitata
- Per le articolazioni mafiose storiche la disponibilità di armi può essere considerata elemento desumibile anche dalla storia criminale e dalle sentenze passate relative al medesimo mandamento; non è sempre richiesta l'individuazione puntuale di armi nel singolo procedimento
- Le contestazioni procedurali (nullità per notifiche, rinvii, ecc.) devono essere specifiche e non mera riproposizione di eccezioni già decise: la scelta di riti alternativi (es. abbreviato) può precludere alcune doglianze
- La determinazione della pena (compresi aumenti per continuazione, recidiva o aggravanti) è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, controllabile in Cassazione soltanto sotto il profilo della motivazione e del rispetto dei parametri normativi
- Le intercettazioni sono valutate in via di fatto dal giudice di merito; una critica alla loro interpretazione è ammissibile in Cassazione solo se si dimostra manifesta illogicità o insussistenza del nesso argomentativo
- L'Ammissione o la conversione di impugnazioni del Pubblico Ministero richiede che le censure siano reali questioni di diritto e non generiche rimostranze sul trattamento sanzionatorio
- Per ottenere successo in Cassazione è necessario proporre motivi di diritto veri e propri (violazioni normative, vizi di motivazione specifici) e non limitarsi ad una ricostruzione alternativa dei fatti
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