Cassazione Penale, Sentenza n. 23267/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare (arresti domiciliari poi modificata in obbligo di dimora) per presunta corruzione e turbativa d'asta in relazione a concessioni demaniali nel porto di Amalfi. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e inutilizzabilità degli atti per presunta incompetenza della Capitaneria di Porto nello svolgere attività delegata di P.G.; (ii) vizio di motivazione per omissione di risposta a rilevanti censure difensive (ruolo marginale del ricorrente, valore e natura dei biglietti, estraneità al "cartello", occasionalità delle presenze in Regione, distinzione tra corruzione e turbativa, incongruità delle esigenze cautelari). Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato aspecifico il primo motivo relativo alla competenza della Capitaneria, richiamando la giurisprudenza che ammette la delega del P.M. a organi con competenze limitate (quindi non ha escluso l'utilizzabilità degli atti per quella ragione). Ha ritenuto generica la censura relativa all'indizione di una gara. Tuttavia ha accolto le censure riguardanti la motivazione e la valutazione dei gravi indizi: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia fornito una risposta complessiva e adeguata alle obiezioni difensive, avendo in molti passaggi replicato per relationem e valorizzato captazioni e atti senza spiegazioni logiche che giustificassero le conclusioni circa la partecipazione del ricorrente al 'cartello' e la sua rilevanza per le esigenze cautelari. Sulla base di ciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, con assorbimento delle censure sulle esigenze cautelari, rinviando per un nuovo esame (affinché sia condotta una valutazione complessiva e motivata degli indizi e delle esigenze cautelari).
Norme richiamate
art. 55 cod. proc. pen.
«L'art. 55 c.p.p. prevede inoltre che la polizia giudiziaria \"Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria\", senza alcun limite di competenza per materia, palesemente inammissibile»
La Corte conferma che, se il pubblico ministero delega specifiche attività investigative ad organi di polizia giudiziaria con competenze settoriali, non operano i limiti spaziali/temporali/di materia stabiliti per le funzioni di iniziativa; dunque la delega rende utilizzabili le attività svolte nell'ambito della delega
art. 267, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come fondamento dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti assunti in violazione di legge; la Corte però ha valutato la questione della competenza per delega e l'ha ritenuta infondata nel caso concreto
art. 370 cod. proc. pen.
Ricorda il potere del pubblico ministero di delegare specifiche attività investigative a organi di polizia giudiziaria, con la conseguenza che i limiti di competenza per materia non operano per le attività delegate
artt. 319 e 321 cod. pen. (corruzione)
Norme relative alla corruzione attiva e passiva richiamate come fattispecie oggetto delle indagini cautelari contro gli imprenditori e i pubblici ufficiali; la Cassazione esamina la congruità degli indizi con tali ipotesi delittuose
artt. 353 e 353-bis cod. pen. (rivelazione illecita e depistaggio?)
Norme richiamate in relazione alla presunta rivelazione di notizie di indagine da parte del Comandante dell'Ufficio marittimo; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato l'inerenza del ricorrente rispetto a tali contestazioni
art. 57 cod. pen.
Richiamato nella contestazione difensiva (violazione di legge in relazione agli artt. 55 e 57); la Corte valuta congiuntamente le questioni relative alla competenza e all'utilizzabilità degli atti
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Norma richiamata solo sul piano procedurale: la trattazione è stata disposta in forma scritta ai sensi della disposizione sul processo penale digitale e sulle modalità di trattazione scritta se non richiesta discussione orale
Massime di principio
- La delega del pubblico ministero a organi di polizia giudiziaria con competenze settoriali può legittimare indagini anche oltre i limiti di materia/spazio/tempo previsti per le funzioni di iniziativa: quindi l'eccezione di incompetenza per questo motivo è difficilmente accoglibile salvo delega inesistente o viziata
- La valutazione degli indizi deve essere globale e unitaria; il giudice non può limitarsi a riprodurre atti o intercettazioni: deve spiegare logicamente come i singoli elementi concorrono a formare il quadro indiziario richiesto per la misura cautelare
- La motivazione per relationem è ammissibile ma non sufficiente quando le censure difensive individuano punti in grado di disarticolare il ragionamento probatorio: in tal caso occorre risposta puntuale o una motivazione complessiva che spieghi perché le obiezioni non sono fondate
- Le esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio) devono essere motivate specificamente anche alla luce delle contestazioni difensive: affermazioni tautologiche o basate solo su 'ovvietà' sono insufficienti
- La mera partecipazione materiale a fasi esecutive (es. consegna di utilità disposte da altri) non esclude in astratto la responsabilità per concorso nel reato, ma il giudice deve dimostrare il nesso intenzionale e il ruolo nell'accordo criminoso; la difesa ha diritto a che questo nesso sia esplicitamente motivato
- Quando la difesa contesta il valore e la natura delle utilità (es. biglietti di modesto valore), il giudice deve valutare se si tratti di donativi leciti o di corrispettivi corruttivi alla luce della frequenza, contesto e collegamenti con atti amministrativi
- In caso di motivazione carente o di valutazione indiziaria insufficiente la Corte di legittimità può disporre l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame, assorbendo talune questioni cautelari e demandando al giudice del riesame un giudizio motivato e complessivo
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