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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1290/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati tra cui usura, estorsione aggravata (con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per uso del metodo mafioso) e indebito utilizzo di carte; il ricorrente deduceva errata applicazione della legge penale con riferimento a una presunta partecipazione al sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen. (contestando la mancanza dei requisiti di stabilità del vincolo associativo, indeterminatezza del programma criminoso e affectio societatis) e vizio di motivazione sulla sussistenza e proporzionalità delle esigenze cautelari, sostenendo che le condotte erano isolate nel tempo e non giustificavano la misura carceraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudice ha ritenuto il primo motivo generico e 'fuori fuoco', osservando che il ricorrente non contestava le specifiche contestazioni provvisorie a lui ascritte e che il ricorso si concentrava su una presunta partecipazione all'associazione mafiosa non contestata a suo carico. Quanto all'aggravante 416-bis.1, la Corte ha sottolineato che essa può trovare applicazione a prescindere dalla formale appartenenza mafiosa dell'agente, valorizzando la violenza delle condotte e la percezione della vittima di trovarsi di fronte a 'calabresi' pericolosi. Sulle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto fondate le motivazioni del Tribunale del Riesame: gravità e violenza delle condotte, contiguità ad ambienti di criminalità organizzata e «consolidata professionalità illecita» dell'indagato giustificano la custodia cautelare in carcere; le deduzioni difensive sono risultate generiche e richieste di diversa valutazione degli stessi fatti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il ricorso sosteneva l'insussistenza della partecipazione al reato associativo; la Corte osserva però che tale contestazione non era direttamente mossa a carico del ricorrente nei capi per i quali è stata applicata la misura, per cui il motivo è risultato inammissibile e 'fuori fuoco'.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante per l'uso del metodo mafioso può essere valorizzata anche indipendentemente dalla formale appartenenza mafiosa dell'agente quando le modalità intimidatorie e la percezione della vittima richiamino la forza intimidatrice tipica dei clan; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in relazione alle estorsioni contestate.

  • art. 644 cod. pen. (usura)

    Norma sostanziale relativa al reato di usura richiamata tra i capi contestati; la decisione sul mantenimento della misura ha tenuto conto anche della gravità delle condotte usurarie a supporto delle esigenze cautelari.

  • art. 628 e art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Reati di estorsione contestati, con aggravamento in relazione all'art. 416-bis.1; la Corte ha ritenuto che la violenza e le modalità intimidatorie dimostrate giustificassero le esigenze cautelari.

  • artt. 110, 81 cod. pen. (concorso di persone e concorso aggravato)

    Richiamati come quadro generale di concorso nelle fattispecie contestate; non sono stati ritenuti dal ricorrente efficacemente criticati in modo da incidere sull'inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata come norma relativa al motivo di ricorso in Cassazione per erronea applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di confronto con le specifiche contestazioni provvisorie, quindi inefficace.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; la Corte ha valutato il ricorso nei limiti in cui era stato sintetizzato, riscontrando genericità e mancanza di confronto con i profili decisivi.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte osserva che il Tribunale non ha fatto riferimento alla presunzione relativa di pericolosità prevista da tale norma, ma ha comunque fornito motivazioni concrete e individualizzate sulla personalità dell'indagato e sul pericolo di reiterazione.

Massime di principio

  • Un ricorso che non affronta specificamente le contestazioni provvisorie per le quali è stata disposta la misura è suscettibile di essere dichiarato inammissibile: la contestazione deve essere mirata e confrontarsi con gli elementi decisivi.
  • L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (uso del metodo mafioso) può trovare applicazione anche senza formale attribuzione di appartenenza mafiosa se le modalità intimidatorie e la percezione della vittima richiamano la forza intimidatrice tipica dei clan.
  • La gravità e la violenza delle condotte, la contiguità ad ambienti di criminalità organizzata e la 'consolidata professionalità illecita' dell'indagato sono elementi idonei a giustificare la custodia cautelare in carcere; la sola distanza temporale degli eventi non è automaticamente sufficiente a escludere esigenze cautelari.
  • Le deduzioni difensive che si limitano a chiedere una diversa valutazione degli stessi elementi senza indicare punti specifici di illogicità o carenza della motivazione sono generalmente inefficaci in sede di impugnazione cautelare.
  • In sede di riesame e impugnazione la motivazione del giudice deve essere esaminata concretamente: contestazioni generiche sull'applicazione della norma associativa o sulla mancanza di 'stabilità' del vincolo associativo devono essere supportate da argomentazioni puntuali e riferite ai materiali probatori.

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