Ordinanza n. 1625/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca e decadenza della concessione demaniale marittima e dell’autorizzazione connessa, nonché ordinanza di interdizione all’accesso e a qualsiasi attività nell’area demaniale
Esito
La controversia
La cooperativa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i provvedimenti regionali con i quali sono state disposte, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice della navigazione, la revoca e la decadenza della concessione demaniale marittima e dell’autorizzazione intestate alla ricorrente, nonché l’interdizione al traffico veicolare e pedonale, all’ingresso, alla sosta e a qualsiasi attività nell’area demaniale marittima. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto agli effetti derivanti da una precedente determinazione amministrativa. Una parte delle censure riguardava l’asserita violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del CGARS n. 479/2024. Con precedente ordinanza, il TAR aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale su tali censure; la ricorrente ha quindi proposto davanti al CGARS un giudizio di ottemperanza, iscritto al R.G. n. 741/2025.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. Ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il presente giudizio e il giudizio di ottemperanza pendente davanti al CGARS, poiché l’esito dell’ottemperanza, avente a oggetto la dedotta violazione del giudicato, può incidere sulla decisione relativa alla legittimità degli atti di revoca, decadenza e interdizione impugnati in questa sede. La sospensione è stata disposta anche in funzione dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo. Per la prosecuzione, la parte interessata dovrà presentare una nuova istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del CGARS che definirà il giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 79 c.p.a.
Visto l’art. 79, co. 1, cod. proc. amm.
La disposizione consente la sospensione del processo amministrativo nei casi previsti dalla legge, mediante rinvio all’art. 295 c.p.c.
art. 295 c.p.c.
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa
La sospensione necessaria ricorre quando la decisione di un altro giudizio costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile per definire la controversia sospesa.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Per la prosecuzione del giudizio sospeso è necessaria una nuova istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione che definisce il giudizio pregiudiziale.
artt. 47 e 48 Cod. Nav.
Sono richiamati quali basi normative dei provvedimenti regionali di revoca e decadenza della concessione demaniale marittima.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo deve essere sospeso quando la decisione di un altro processo, pendente davanti al giudice competente, costituisce antecedente logico-giuridico necessario per definire la controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.
- Sussiste pregiudizialità-dipendenza tra un giudizio di annullamento di provvedimenti amministrativi e un giudizio di ottemperanza quando quest’ultimo deve stabilire la portata o l’eventuale violazione del giudicato rilevante per valutare la legittimità degli atti impugnati nel primo giudizio.
- La sospensione necessaria può essere disposta anche per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, evitando che il giudice definisca la controversia senza conoscere l’esito del giudizio logicamente pregiudiziale.
- Dopo la definizione del giudizio pregiudiziale, la prosecuzione del processo amministrativo sospeso richiede la presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della relativa decisione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.
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