Sentenza n. 768/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento Prot. Cat. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Novara in data -OMISSIS- (notificato in data 16/04/2025), che ha disposto la revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- emesso in favore di -OMISSIS-; - nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per attesa occupazione adottata dal Questore di Novara sulla base dell'arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, residente in Italia dal 2019, ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno disposta dopo il suo arresto, insieme al coniuge e al fratello, per un'ipotesi di detenzione di cocaina ai fini di spaccio. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto o insufficienza di istruttoria e motivazione. Secondo la ricorrente, l'arresto e gli arresti domiciliari non accertavano la responsabilità penale; inoltre, il quantitativo di stupefacente avrebbe imposto la riqualificazione del fatto nella fattispecie di spaccio di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con esclusione di ogni automatismo ostativo al soggiorno. Nelle more, la ricorrente è stata condannata in primo grado proprio per spaccio di lieve entità e ha chiesto la revoca o modifica della precedente misura cautelare, sostenendo che ciò dimostrasse l'erronea qualificazione del reato da parte dell'Amministrazione e lamentando, dopo la scadenza del permesso per cure mediche rilasciatole durante la gravidanza, l'impossibilità di permanere in Italia.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. L'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 consente la revoca del permesso quando vengano meno i requisiti per l'ingresso e il soggiorno; l'art. 4, comma 3, considera ostativa la minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e contempla le condanne, anche non definitive, per reati inerenti agli stupefacenti. La valutazione di pericolosità dello straniero è ampiamente discrezionale e il sindacato giudiziale è limitato al controllo esterno sulla manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva valorizzato plurimi elementi: l'uso dell'abitazione della ricorrente quale base logistica per la conservazione e lavorazione della cocaina e per la custodia dei proventi, la cooperazione con il marito e il fratello, l'esibizione spontanea di cinque involucri contenenti cocaina, la falsa dichiarazione sull'assenza di ulteriore stupefacente e le comunicazioni con i coindagati. Tali elementi erano ritenuti sufficienti a fondare una prognosi concreta di inaffidabilità e pericolosità, anche indipendentemente dall'accertamento definitivo della responsabilità penale. La successiva condanna per spaccio di lieve entità non ha smentito il nucleo fattuale della revoca e ha ulteriormente indebolito l'ipotesi di una mera connivenza non punibile. Il TAR ha chiarito inoltre che la Questura non aveva applicato un automatismo ostativo fondato su una condanna, ma aveva svolto una valutazione concreta di pericolosità; al momento della revoca, peraltro, non esisteva ancora una condanna penale. Anche un'eventuale assoluzione non avrebbe automaticamente travolto la revoca, poiché l'Amministrazione può valorizzare la condotta materiale illecita, nei limiti della prova acquisita, quale indice di inaffidabilità e pericolosità. Quanto ai legami familiari e sociali, la ricorrente non aveva documentato un significativo radicamento in Italia: i rapporti dedotti riguardavano il marito e il fratello, coimputati nel medesimo reato; il lavoro era cessato nell'ottobre 2024; il soggiorno dal 2019 non era ritenuto sufficiente a recidere i legami con il Paese d'origine. Lo stato di gravidanza non incideva sulla legittimità della revoca, essendo stato rilasciato un permesso per cure mediche valido fino al compimento dei sei mesi del nascituro. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti processuali e la causa è manifestamente infondata.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata per manifesta infondatezza.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
non è ammesso in Italia lo straniero che […] sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato […] o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale […] per reati inerenti gli stupefacenti
Individua, per quanto rilevante, la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza e le condanne per reati inerenti agli stupefacenti quali elementi ostativi all'ingresso e alla permanenza; la decisione distingue tale previsione dall'accertamento concreto della pericolosità effettuato nel caso di specie.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
Attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza il potere di revocare il permesso quando vengano meno i requisiti per ingresso e soggiorno e impone, nei casi previsti, la considerazione della natura ed effettività dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d'origine e della durata del soggiorno in Italia.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condanna per spaccio di lieve entità non ha escluso la rilevanza amministrativa della condotta materiale né ha fatto venir meno la valutazione concreta di pericolosità posta a fondamento della revoca.
art. 58 c.p.a.
Richiamato per l'istanza di revoca o modifica delle precedenti statuizioni cautelari.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno può essere disposta quando vengano meno i requisiti per l'ingresso e il soggiorno, anche sulla base di una valutazione concreta della pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza, distinta dall'automatismo ostativo collegato a una condanna penale.
- La valutazione amministrativa della pericolosità dello straniero è ampiamente discrezionale e il giudice amministrativo può sindacarla soltanto ab externo, verificando la manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà della decisione e la congruenza degli elementi istruttori valorizzati.
- Ai fini della revoca del permesso di soggiorno, l'Amministrazione può valorizzare la condotta materiale illecita e gli elementi di prova acquisiti nel procedimento penale anche prima della definizione irrevocabile del processo, purché tali elementi siano plurimi, concreti e idonei a fondare una prognosi di inaffidabilità o pericolosità; l'esito penale non determina automaticamente l'illegittimità della revoca.
- La riqualificazione della condotta nel reato di spaccio di lieve entità non esclude, di per sé, la rilevanza amministrativa della condotta ai fini della valutazione concreta di pericolosità, quando il nucleo fattuale e il disvalore della condotta non risultino significativamente modificati.
- Anche l'eventuale assoluzione, archiviazione, riabilitazione o estinzione del reato non impedisce automaticamente all'Amministrazione di considerare la condotta materiale, nei limiti in cui ne sia stata acquisita la prova, quale indice di inaffidabilità dello straniero e di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza.
- Nella revoca o nel diniego del permesso di soggiorno occorre considerare i legami familiari e sociali e la durata del soggiorno in Italia, ma tali elementi non impediscono la revoca quando non sia dimostrato un significativo radicamento socio-affettivo e gli stessi rapporti familiari siano collegati alla medesima attività criminale.
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