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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40175/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato che ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino con ricorso per cassazione proposto personalmente, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4, c.p., lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Con il secondo motivo, in realtà, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p., per asserito contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost., con l'art. 117, comma 1, Cost., con l'art. 6 CEDU e con l'art. 48, comma 2, della Carta di Nizza, sostenendo che non sarebbe consentito proporre personalmente il ricorso per cassazione e che ciò comprimerebbe il diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi provvedimento, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; ha inoltre ribadito che la questione di costituzionalità dell'art. 613 c.p.p. è già stata ritenuta manifestamente infondata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    richiamato dal ricorrente come base della richiesta di attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato e deve essere sottoscritto da difensore cassazionista, a pena di inammissibilità

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per distinguere legittimazione all'impugnazione e modalità di proposizione

  • art. 111, comma 7, Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della tesi costituzionale, ma la Corte ritiene non violato il parametro costituzionale

  • art. 117, comma 1, Cost.

    invocato in relazione al parametro convenzionale, ma ritenuto non violato

  • art. 6 CEDU

    la disciplina italiana sulla necessaria rappresentanza tecnica in cassazione è ritenuta compatibile con il giusto processo convenzionale

  • art. 47 Carta di Nizza

    il diritto a un ricorso effettivo non implica, di per sé, il diritto alla difesa personale tecnica in cassazione

  • art. 48, comma 2, Carta di Nizza

    le garanzie dei diritti della difesa non escludono la previsione interna di una rappresentanza tecnica qualificata nel giudizio di legittimità

  • art. 24 Cost.

    menzionato nel richiamo alle Sezioni Unite che hanno escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p.

  • art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017

    norma che ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del difensore cassazionista

  • art. 6 §§1 e 3 lett. c) CEDU

    richiamato attraverso la giurisprudenza di Strasburgo per affermare la compatibilità della difesa tecnica obbligatoria nel giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma del 2017, il ricorso non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
  • Va distinta la legittimazione sostanziale a impugnare dalla modalità di esercizio dell'impugnazione: la prima appartiene alla parte titolare del diritto, la seconda richiede la necessaria rappresentanza tecnica.
  • La previsione della difesa tecnica qualificata nel giudizio di legittimità non viola, di per sé, il diritto di difesa né il diritto al ricorso effettivo, poiché il legislatore può imporre regole ragionevoli e proporzionate per l'esercizio dell'impugnazione in Cassazione.
  • La compatibilità convenzionale della disciplina nazionale è rafforzata dalla natura tecnica, scritta e limitata al controllo di diritto del giudizio di cassazione, che giustifica l'obbligo di patrocinio specializzato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione delle forme di proposizione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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