Cassazione Penale, Ordinanza n. 36833/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di rapina aggravata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, ritenuta applicabile in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Il ricorso riguarda, in particolare, un'ipotesi di concorso in rapina impropria aggravata e contesta il diniego dell'attenuante sulla base della valutazione della gravità concreta della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso l'attenuante della lieve entità valorizzando la particolare spregiudicatezza della condotta violenta e minacciosa posta in essere dalla ricorrente e dal correo, incompatibile con il ridotto disvalore richiesto per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
Viene richiamata come fonte della attenuante della lieve entità del fatto invocata dalla ricorrente; la Corte ne considera la deducibilità, ma ritiene che nel caso concreto i presupposti non ricorrano.
rapina aggravata
È il titolo di reato per cui la sentenza di merito ha confermato responsabilità e pena; il ricorso mira a ottenere il riconoscimento della lieve entità del fatto.
Massime di principio
- Il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto richiede una valutazione concreta della minore offensività della condotta; se il fatto presenta spregiudicatezza, violenza e minaccia di particolare intensità, l'attenuante può essere legittimamente esclusa.
- In sede di legittimità, la censura contro il diniego di un'attenuante è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione della valutazione di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e priva di vizi censurabili.
- La qualificazione del fatto come grave e incompatibile con il ridotto disvalore richiesto per l'ipotesi attenuata giustifica il mantenimento della condanna e del trattamento sanzionatorio già determinati dal giudice di merito.
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