Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36833/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di rapina aggravata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, ritenuta applicabile in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Il ricorso riguarda, in particolare, un'ipotesi di concorso in rapina impropria aggravata e contesta il diniego dell'attenuante sulla base della valutazione della gravità concreta della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso l'attenuante della lieve entità valorizzando la particolare spregiudicatezza della condotta violenta e minacciosa posta in essere dalla ricorrente e dal correo, incompatibile con il ridotto disvalore richiesto per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    Viene richiamata come fonte della attenuante della lieve entità del fatto invocata dalla ricorrente; la Corte ne considera la deducibilità, ma ritiene che nel caso concreto i presupposti non ricorrano.

  • rapina aggravata

    È il titolo di reato per cui la sentenza di merito ha confermato responsabilità e pena; il ricorso mira a ottenere il riconoscimento della lieve entità del fatto.

Massime di principio

  • Il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto richiede una valutazione concreta della minore offensività della condotta; se il fatto presenta spregiudicatezza, violenza e minaccia di particolare intensità, l'attenuante può essere legittimamente esclusa.
  • In sede di legittimità, la censura contro il diniego di un'attenuante è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione della valutazione di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e priva di vizi censurabili.
  • La qualificazione del fatto come grave e incompatibile con il ridotto disvalore richiesto per l'ipotesi attenuata giustifica il mantenimento della condanna e del trattamento sanzionatorio già determinati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.