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Sentenza

Sentenza del 21/05/2018 n. 6167 - Comm. Trib. Prov. Catania

IRAP agente commercio - Presupposti - Attività priva di autonoma organizzazione - Rimborso spettante

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione e, di conseguenza, il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP indebitamente versata. È stato affermato che l'elemento organizzativo non è necessariamente connaturato al lavoro autonomo e che la prestazione personale, svolta senza l'ausilio rilevante di capitale o lavoro altrui, non è soggetta a IRAP.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento all'IRAP sostenendo che la propria attività fosse svolta senza autonoma organizzazione, cioè mediante prestazione personale e senza un significativo impiego di capitale, dipendenti o collaboratori. Secondo tale impostazione, l'attività dell'agente di commercio, quando non supportata da una struttura organizzativa autonoma, non integra il presupposto oggettivo dell'imposta.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997

    L'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi costituisce presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    L'IRAP richiede non solo lo svolgimento abituale di un'attività, ma anche la presenza di un'autonoma organizzazione. Se l'attività è svolta prevalentemente con il lavoro personale del contribuente, senza una struttura organizzativa significativa, il presupposto impositivo non sussiste.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 21203 del 2004

    L'elemento organizzativo non è connaturato, a differenza dell'impresa, nel lavoro autonomo.

    Il semplice esercizio di un'attività autonoma non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP. Occorre verificare concretamente se il contribuente si avvalga di un'organizzazione autonoma eccedente il minimo indispensabile per lo svolgimento personale dell'attività.

Massime di principio

  • L'IRAP non è dovuta automaticamente da ogni lavoratore autonomo o agente di commercio: è necessario accertare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
  • L'assenza di dipendenti o collaboratori e l'impiego di beni strumentali limitati possono indicare che l'attività non dispone di una struttura organizzativa autonoma.
  • La valutazione deve riguardare la situazione concreta del contribuente, considerando entità dei beni strumentali, presenza di personale, costi organizzativi e modalità effettive di esercizio dell'attività.
  • Se l'attività è svolta principalmente mediante il lavoro personale del contribuente e con mezzi minimi, può essere richiesto il rimborso dell'IRAP versata, purché tale assenza di autonoma organizzazione sia adeguatamente documentata.
  • La sola qualifica formale di agente di commercio, professionista o lavoratore autonomo non è decisiva: conta l'effettiva struttura dell'attività.

Testo integrale

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