Cassazione Civile, Ordinanza n. 06843/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto, nei confronti del proprio ex datore di lavoro individuale poi fallito, il riconoscimento di un titolo esecutivo a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione e aveva poi agito per ottenere dal Fondo di garanzia INPS il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione rimaste insolute. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione non potesse essere considerato un atto di iniziativa giudiziale rilevante ai fini del requisito temporale previsto per l'intervento del Fondo. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 80/1992, sostenendo che quel tentativo, nel caso concreto, dovesse invece essere computato tra gli atti rilevanti, perché aveva preceduto e consentito l'azione giudiziaria ed esecutiva culminata nell'ammissione del credito al passivo fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando al tentativo obbligatorio di conciliazione segue un'azione giudiziaria che conduce alla formazione di un titolo esecutivo spendibile contro il datore di lavoro, il tentativo stesso va considerato, ratione temporis, tra gli atti di iniziativa giudiziale rilevanti ai fini dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992. Poiché nel caso concreto il titolo esecutivo era stato effettivamente ottenuto e utilizzato dal lavoratore anche ai fini dell'ammissione del credito al passivo fallimentare, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 80/1992
ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia rilevano gli atti di iniziativa giudiziale intervenuti entro l'anno precedente l'accertamento dell'insolvenza; il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere incluso in tale nozione se segue una domanda giudiziale che sfocia in un titolo esecutivo contro il datore di lavoro.
artt. 410 e 412-bis c.p.c.
nel testo anteriore alla soppressione disposta dall'art. 31, comma 16, l. n. 183/2010, il tentativo obbligatorio di conciliazione costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
art. 31, comma 16, l. n. 183/2010
ha soppresso, nel regime richiamato, la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione cui la Corte fa riferimento per delimitare il quadro temporale della fattispecie.
art. 378 c.p.c.
richiamato con riferimento alla memoria illustrativa depositata dall'INPS in cassazione.
Massime di principio
- Nel sistema di tutela del Fondo di garanzia, il requisito temporale degli atti di iniziativa giudiziale non va interpretato in modo formalistico quando il lavoratore abbia attivato il procedimento conciliativo obbligatorio e questo sia sfociato in un'effettiva azione giudiziaria e in un titolo esecutivo contro il datore di lavoro.
- Ai fini dell'art. 2 d.lgs. n. 80/1992, il tentativo obbligatorio di conciliazione può assumere rilievo come atto di iniziativa giudiziale se è funzionalmente inserito in una sequenza procedurale che conduce all'accertamento giudiziale del credito o alla sua spendibilità esecutiva.
- I tempi necessari per conseguire l'accertamento o la tutela del credito del lavoratore non possono essere posti a suo danno nell'accesso al Fondo di garanzia, in coerenza con l'esigenza di effettività della protezione del credito retributivo.
- Quando la decisione di merito esclude la rilevanza del tentativo conciliativo pur in presenza di un successivo titolo esecutivo e dell'utilizzo del credito nel fallimento del datore di lavoro, la sentenza è viziata per falsa applicazione della norma che disciplina l'intervento del Fondo.
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