Ordinanza n. 4173/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, seguito da un ordine cautelare di riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare, il TAR ha ordinato all'amministrazione di procedere a un motivato riesame della posizione. Con istanza ex art. 59 c.p.a., il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del riesame e ha chiesto l'adozione di misure attuative dell'ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza ex art. 59 c.p.a., rilevando che la Prefettura di Pavia, con provvedimento del 28 agosto 2026, aveva dato attuazione all'ordine cautelare di riesame, rivalutando la posizione del ricorrente con esito favorevole. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse alla coltivazione dell'istanza attuativa. Le spese della fase processuale sono state compensate. È stata confermata la camera di consiglio già fissata per il 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
istanza ex art. 59 c.p.a.
L'istanza è finalizzata all'adozione di misure attuative dell'ordinanza cautelare; quando l'amministrazione dà esecuzione all'ordine di riesame, viene meno l'interesse alla sua coltivazione e l'istanza diviene improcedibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'istanza volta a ottenere misure attuative di un'ordinanza cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione abbia nel frattempo eseguito l'ordine giudiziale di riesame e abbia adottato un nuovo provvedimento sulla posizione dell'interessato.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo favorevole in esecuzione dell'ordine cautelare rende non più necessario l'intervento attuativo del giudice, senza determinare, di per sé, la definizione del giudizio principale sull'atto originariamente impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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