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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7871/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., ma il Tribunale di sorveglianza l'ha dichiarata inammissibile perché la pena residua risultante dal provvedimento di cumulo (Procura generale presso la Corte d'appello di Catania, 23/01/2023) era superiore a due anni (anni 3 e mesi 4). Inoltre il condannato aveva presentato, il 20/02/2023, una istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art.47 Ord. pen., che il Tribunale non ha esaminato; il ricorrente ha inoltre contestato la mancata notifica del decreto di citazione al domicilio indicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata notifica per carenza probatoria del ricorrente (violazione del principio di autosufficienza) e peraltro la domanda di detenzione domiciliare era comunque inammissibile con pena residua superiore ad anni due. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo che denunciava l'omessa pronuncia del Tribunale sull'istanza di affidamento in prova (art.47 Ord. pen.), dichiarando fondata la censura dopo aver esaminato il fascicolo. L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla richiesta di affidamento in prova e il procedimento è rinviato al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio su tale istanza; il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art.47-ter, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario

    Consente la detenzione domiciliare in presenza di condizioni previste; la Corte ha confermato che la domanda è inammissibile se la pena residua supera due anni

  • art.47, Ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale doveva pronunciarsi espressamente sulla istanza presente in atti

  • art.666 cod. proc. pen., commi 2 e 3

    Previsione sulle pronunce di inammissibilità delle domande e sulle modalità del procedimento: la Corte ha osservato che, data la pena residua, la domanda di detenzione domiciliare poteva essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.666, comma 2

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); sono state richiamate per valutare le doglianze del ricorrente

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riproduzione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla disciplina delle impugnazioni

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, dell'Ordinamento penitenziario è inammissibile quando la pena residua da scontare supera i due anni; il tribunale può quindi dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito se il requisito quantitativo non è soddisfatto
  • Se il detenuto presenta contestualmente più istanze alternative (es. detenzione domiciliare e affidamento in prova), il giudice deve esaminare e decidere espressamente ciascuna istanza presente in atti; l'omessa pronuncia su un'istanza rilevante configura motivo di annullamento e rinvio
  • Le censure relative a vizi di notificazione richiedono prova: il principio di autosufficienza impone alla parte che impugna di allegare e documentare gli elementi che dimostrano la nullità procedurale; l'assenza di tale prova comporta la diffusione di infondatezza della censura
  • La Corte di cassazione può, nei limiti consentiti, esaminare il fascicolo per verificare la fondatezza delle doglianze procedurali e, se accerta omissioni del giudice di merito, annullare limitatamente agli aspetti viziati con rinvio per nuovo esame
  • In presenza di provvedimenti di cumulo e calcolo della pena residua, è cruciale verificare la correttezza quantitativa: la soglia dei due anni è determinante per l'ammissibilità di talune misure alternative

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