Ordinanza n. 774/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale che ha dichiarato tecnicamente impossibile demolire una sopraelevazione abusiva e disposto in alternativa la fiscalizzazione dell'abuso, nonché atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. III, del 2006, confermata in appello, e ha proposto motivi aggiunti per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento della determinazione comunale con cui l'amministrazione ha ritenuto impossibile procedere alla demolizione della sopraelevazione abusiva, applicando in alternativa l'art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Tra le censure dedotte, il ricorrente ha contestato l'insufficienza dell'istruttoria tecnica, sostenendo che le perizie poste a fondamento dell'atto avessero esaminato soltanto modalità tradizionali di demolizione, senza considerare tecniche alternative, come il taglio della struttura, che una perizia di parte riteneva idonee a rimuovere in sicurezza il piano abusivo. È stato inoltre dedotto il contrasto dell'atto impugnato con una relazione tecnica comunale del 2015 e con un progetto di fattibilità della demolizione approvato nel 2019, entrambi presupponenti la possibilità di eseguire l'intervento demolitorio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Rilevato il contrasto tra le valutazioni tecniche presenti in atti circa la possibilità di demolire la sopraelevazione senza pregiudicare le parti legittime dell'edificio, ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidandola al Genio Civile di Bari - Regione Puglia. Il verificatore dovrà accertare se la sopraelevazione abusiva, allo stato rustico, possa essere rimossa senza compromettere la stabilità e l'integrità delle parti legittime dell'edificio, anche mediante tecniche diverse da quelle tradizionali; in caso negativo, dovrà indicare le ragioni tecniche ostative; in caso positivo, dovrà descrivere le modalità operative, stimare i costi, evidenziare eventuali divergenze rispetto alla relazione comunale del 2015 e al progetto di fattibilità del 2019 e formulare un giudizio complessivo sull'attendibilità delle precedenti valutazioni amministrative. Il verificatore dovrà depositare la relazione entro 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, previa convocazione delle parti, che potranno nominare consulenti tecnici di parte. È stata fissata per il 9 giugno 2027 l'udienza di prosecuzione del giudizio, con riserva di liquidazione del compenso del verificatore.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando occorre un accertamento tecnico affidato a un soggetto terzo dotato di adeguata competenza; nel caso concreto è stata disposta per superare il contrasto tra le valutazioni tecniche sulla concreta demolibilità della sopraelevazione.
art. 38, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stata richiamata quale base normativa dell'intervento alternativo alla demolizione, ossia la fiscalizzazione dell'abuso, adottata dal Comune dopo aver dichiarato l'impossibilità tecnica della demolizione.
art. 65 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza specifica applicazione motivata nell'ordinanza.
art. 67 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza specifica applicazione motivata nell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una determinazione amministrativa dipende da valutazioni tecniche contrastanti sulla concreta possibilità di eseguire un intervento, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidata a un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnica.
- La valutazione dell'impossibilità tecnica di demolire un'opera abusiva deve considerare, ove dedotte e tecnicamente prospettate, anche modalità operative alternative rispetto ai metodi tradizionali di demolizione.
- In presenza di un contrasto tra le valutazioni tecniche poste a fondamento dell'atto impugnato e precedenti atti o progetti della stessa amministrazione che presuppongano la possibilità dell'intervento, è necessario un accertamento istruttorio volto a verificare la coerenza e l'attendibilità complessiva delle risultanze tecniche.
- La verificazione può avere a oggetto non solo l'esistenza di impedimenti tecnici, ma anche le modalità operative e i costi dell'intervento, nonché il confronto critico con le precedenti valutazioni dell'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 357/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 358/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 359/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 360/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 97/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 98/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →