Cassazione Penale, Sentenza n. 51041/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rossi era stato condannato per peculato (art. 314 c.p.) e altri reati in relazione all'appropriazione, tra il 29/08/2017 e il 28/12/2017, di svariati litri di gasolio prelevati dai serbatoi dei mezzi aziendali, di un compressore, di una pompa per aspirazione, di catene da neve e di euro 1.000 rinvenuti in una busta nel garage di casa. In appello era stata riconosciuta la sua qualifica di incaricato di pubblico servizio e ritenuta la disponibilità dei beni sottratti. Con ricorso in Cassazione si censuravano, tra l'altro, la mancata prova della disponibilità/possesso qualificato dei beni (fonte della ricorrenza del peculato), la qualificazione come incaricato di pubblico servizio, l'applicazione dell'art. 322-quater c.p. per la riparazione pecuniaria, l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti e vizi nella quantificazione della pena e della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto che non fosse provata la "disponibilità" qualificata dei beni da parte di Rossi, con conseguente insussistenza della fattispecie di peculato per la maggior parte dei beni contestati (in particolare il carburante e, in linea di principio, gli altri beni, salvo accertamenti specifici). Per tali fatti la Corte ha disposto la riqualificazione in furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.) e ha annullato con rinvio la sentenza alla Corte d'appello di Perugia affinché riesamini, con motivazione adeguata, la posizione rispetto ad alcuni beni (pompa, catene, somma in denaro e compressore nella parte contestata) e ridetermini la pena e le liquidazioni civili sulla base della diversa cornice normativa e valutando eventuali attenuanti; inoltre è stato escluso l'automatico richiamo all'art. 322-quater per la quantificazione della riparazione pecuniaria nella nuova qualificazione.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La norma richiede che il bene sia nella disponibilità qualificata dell'incaricato di pubblico servizio/ufficiale; la disponibilità deve risultare collegata alla funzione svolta (possedere o detenere il bene per ragione d'ufficio) e non può essere ricavata dalla sola condotta appropriativa.
art. 322-quater cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la normativa, ratione temporis, era stata originariamente richiamata dai giudici di merito per quantificare la riparazione pecuniaria in ipotesi di peculato; tuttavia la riqualificazione in furto rende inapplicabile il parametro richiamato e richiede la riconsiderazione dell'ammontare sulla base della diversa fattispecie.
art. 358 cod. proc. pen. (qualifica di incaricato di pubblico servizio)
La qualifica va valutata sulla base delle concrete attribuzioni e funzioni esercitate: non è sufficiente un riferimento astratto al ruolo, occorre che le mansioni effettive giustifichino la disponibilità qualificata dei beni.
artt. 624 e 625 cod. pen. (furto e furto aggravato)
I fatti, in assenza di prova della disponibilità qualificata, sono stati ricondotti alla fattispecie del furto aggravato, che si integra con l'appropriazione furtiva e con modalità che aggravano la responsabilità.
art. 62, n. 4) e 6) cod. pen. (circostanze attenuanti)
Le attenuanti dedotte (tenuità del danno, offerte risarcitorie) devono essere adeguatamente valutate dal giudice di merito nella ricalcolazione della pena; la Cassazione ha rinviato per una nuova valutazione di tali circostanze.
art. 350, comma 7, cod. proc. pen. (dichiarazioni spontanee)
Le dichiarazioni spontanee rese in sede di perquisizione possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato e sono state richiamate nei motivi sulla provenienza di alcuni beni.
Massime di principio
- Per integrare il delitto di peculato è necessario provare che il bene fosse nella disponibilità qualificata dell'incaricato di pubblico servizio per ragione d'ufficio: l'accesso o il ruolo formale non sempre bastano.
- La mera coincidenza tra la condotta di sottrazione e l'ufficio ricoperto non può sostituire la prova che il possesso o la disponibilità del bene preesistessero all'atto di appropriazione; se la disponibilità deriva dalla sola appropriativa, la fattispecie corretta è il furto.
- Se l'imputato ha dovuto introdursi nottetempo, usare strumenti per il prelievo o agire in modo occulto, ciò depone a favore della natura furtiva dell'illecito più che di una disponibilità legata alla funzione.
- In presenza di elementi contraddittori sui luoghi di custodia (es. armadietto chiuso o aperto) il giudice di merito deve motivare esplicitamente su quel punto perché è rilevante per distinguere furto da peculato.
- Offerte di risarcimento e la contestata modesta entità del danno possono giustificare il riconoscimento di attenuanti, ma richiedono valutazione motivata e quantificazione coerente dal giudice di merito.
- La riqualificazione del reato incide sulla cornice edittale, sulla quantificazione della pena e sulle regole per la liquidazione delle somme: cambiando la fattispecie, la Corte d'appello deve ricalcolare tutto di conseguenza.
- Le dichiarazioni rese in sede di perquisizione possono essere utilizzate quando sia adottato il rito abbreviato; tuttavia servono elementi probatori complementari per sorreggere l'attribuzione di provenienza aziendale dei beni.
- In casi simili valutare sempre: (a) ruoli e funzioni concrete dell'imputato, (b) modalità materiali dell'appropriazione, (c) segni di occultamento o tattiche per eludere controlli, (d) prova della provenienza aziendale dei beni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50749/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50750/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50751/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50752/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50753/2023 del 20/12/2023
- Sentenza penale · 20 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50755/2023 del 20/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →