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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07323/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società cooperativa aveva insinuato al passivo di un fallimento un credito di euro 222.111,71, in privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c., quale corrispettivo di prestazioni rese in forza di un contratto di subappalto del 12 luglio 2018 relativo a servizi di pulizia e igiene ambientale in complessi ferroviari. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo nullo il subappalto per difetto di forma scritta: il contratto allegato era sottoscritto solo dal legale rappresentante della subappaltatrice, mentre mancava la sottoscrizione della subappaltante; la firma digitale apposta su un allegato separato non valeva a integrare la forma richiesta. In ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: 1) violazione dei criteri ermeneutici, sostenendo che il subappalto fosse un negozio privatistico autonomo e non un appalto pubblico; 2) violazione delle norme sulla autonomia contrattuale e sui requisiti del contratto, contestando l’estensione al subappalto della forma scritta prevista per l’appalto pubblico; 3) violazione dell’art. 1656 c.c. e dei principi sulla prova, lamentando che l’esecuzione delle prestazioni e la documentazione con data certa avrebbero dovuto consentire l’accertamento del credito anche senza la firma della subcommittente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato il collegamento tra appalto pubblico e subappalto e la necessità, in tale assetto, che anche il subappalto rivestisse la forma scritta ad substantiam. Ha richiamato il principio secondo cui, quando un negozio a forma scritta necessaria è collegato a un negozio formalmente libero, anche quest’ultimo deve rispettare la forma prescritta per il primo; non è però necessario un unico documento, purché tutte le obbligazioni del sinallagma risultino per iscritto. La Corte ha inoltre osservato che la censura sulla qualificazione del rapporto come pubblico e sull’interpretazione del contratto mirava in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Il terzo motivo è stato assorbito. Segue condanna della ricorrente alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 5 c.c.

    credito insinuato in privilegio

    richiamato come titolo di privilegio invocato dal creditore, ma non esaminato nel merito per la ritenuta nullità del contratto base.

  • art. 3, comma 6, d.lgs. 163/2006

    per l’appalto pubblico richiede la forma scritta come condizione di validità; la Corte ne conferma il rilievo nel rapporto richiamato dal giudice di merito.

  • art. 1350, comma 1, n. 13 c.c.

    la forma scritta richiesta per la validità del contratto si estende, nel collegamento negoziale considerato, anche al subappalto.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 163/2006

    i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza sono richiamati a sostegno della disciplina formale del subappalto collegato all’appalto pubblico.

  • art. 118 d.lgs. 163/2006

    deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni

    il deposito preventivo è valorizzato come indice della necessaria forma scritta del subappalto nel contesto degli appalti pubblici.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l’autonomia del subappalto come negozio distinto.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per rivendicare l’autonomia negoziale delle parti del subappalto.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di requisiti del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    norma ermeneutica invocata nel primo motivo; la Corte ribadisce che la sua violazione è censurabile solo se specificamente indicata e dimostrata.

  • art. 1363 c.c.

    norma ermeneutica invocata nel primo motivo; la Corte ne ribadisce il controllo di legittimità solo nei limiti propri dell’interpretazione contrattuale.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nel primo motivo come criterio interpretativo; la Corte lo considera nell’ambito del sindacato sull’ermeneutica contrattuale.

  • art. 1656 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la libertà di forma dell’appalto e la possibilità di provare il rapporto con ogni mezzo; la Corte precisa che tale principio opera fuori dai casi di collegamento con un negozio a forma vincolata.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell’onere della prova in relazione all’esistenza del rapporto e del credito.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme alle presunzioni semplici a sostegno della prova del rapporto contrattuale e dell’esecuzione delle prestazioni.

  • art. 2710 c.c.

    la Corte di merito aveva escluso la sua applicabilità al curatore fallimentare; il ricorso non ha superato tale statuizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali e sull’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione delle norme sull’interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è invece consentita una mera contrapposizione tra letture alternative del contratto.
  • L’accertamento della volontà delle parti e della qualificazione del rapporto costituisce normalmente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo violazione dei criteri legali di interpretazione, vizi logici radicali o omesso esame di fatti decisivi.
  • Quando un negozio è collegato a un altro negozio per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam, anche il negozio collegato, pur astrattamente a forma libera, deve rivestire la forma prescritta per la validità del primo; la forma può risultare da documenti distinti, ma tutte le obbligazioni del sinallagma devono essere documentate per iscritto.
  • Nel contesto di un collegamento tra appalto pubblico e subappalto, l’autonomia del subappalto non esclude che la disciplina formale del contratto principale possa riflettersi sul subcontratto quando ciò sia imposto dalla struttura del collegamento e dalle esigenze di controllo previste dalla normativa pubblicistica.
  • L’esecuzione di fatto delle prestazioni non è sufficiente a supplire il difetto della forma scritta richiesta ad substantiam quando il contratto non risulti validamente perfezionato; le condotte meramente attuative non possono sanare la mancanza del requisito formale.
  • Fuori dai casi in cui operi un collegamento negoziale con un contratto a forma vincolata, l’appalto può essere concluso anche senza forma scritta e la sua prova può essere data anche per facta concludentia; tale regola non è però estensibile indiscriminatamente al subappalto inserito in un sistema formalizzato di appalto pubblico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppaltoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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