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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31027 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale, aveva contestato alla società, operante nella compravendita e intermediazione immobiliare, maggiori ricavi non dichiarati per l'anno 2004, derivanti principalmente dalla vendita di quattro immobili per corrispettivi ritenuti superiori a quelli dichiarati, nonché provvigioni di mediazione non fatturate per Euro 16.929 oltre IVA. L'accertamento si fondava su un metodo analitico-induttivo e su elementi presuntivi quali dati OMI, listini prezzi, perizie bancarie, informazioni pubblicate sul sito della società e incongruenze nei prezzi di vendita. In conseguenza della rettifica del reddito societario, l'Agenzia aveva rettificato anche il reddito da partecipazione dichiarato dai soci.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della società e dei soci, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato tali decisioni confermando gli avvisi di accertamento. La Corte di cassazione ha riunito il ricorso della società e quello del socio F.G., ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento societario e quello imputato ai soci di una società a ristretta base partecipativa. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha stabilito che una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento analitico-induttivo quando l'inattendibilità di specifiche poste emerga da presunzioni gravi, precise e concordanti. Per le compravendite del 2004, i dati OMI e il valore normale non costituivano presunzioni legali, ma potevano essere utilizzati come presunzioni semplici insieme ad altri elementi. Sono state dichiarate inammissibili le censure dirette a contestare valutazioni di merito o formulate in modo non conforme ai motivi di ricorso per cassazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione di cause connesse; nel caso concreto è stato riunito il ricorso del socio a quello della società per il rapporto di pregiudizialità tra accertamento societario e accertamento del reddito da partecipazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Permette l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti dimostrino l'inattendibilità di specifiche registrazioni.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 14 e 54, comma 3

    Rilevano nella determinazione del valore normale e delle operazioni imponibili IVA; per gli atti anteriori al 4 luglio 2006 il valore normale non opera automaticamente come presunzione legale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 9 e 83

    Disciplinano il valore normale e la determinazione del reddito d'impresa; nel caso esaminato il valore normale degli immobili è stato utilizzato come elemento presuntivo, non come prova legale automatica.

  • Art. 2727 c.c.

    Definisce la prova per presunzioni, consentendo di risalire da un fatto noto a un fatto ignoto.

  • Art. 2729 c.c.

    Richiede che le presunzioni semplici siano gravi, precise e concordanti; i dati OMI e i listini devono quindi essere corroborati da ulteriori elementi concreti.

  • L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265

    Ha stabilito che le presunzioni legali basate sul valore normale, introdotte nel 2006, non si applicano agli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 e valgono per tali atti solo come presunzioni semplici.

  • L. n. 88 del 2009, art. 24

    Ha soppresso le presunzioni legali relative fondate sul valore normale degli immobili.

  • Art. 1755 c.c.

    Riguarda il diritto del mediatore alla provvigione; la censura della società è stata dichiarata inammissibile perché proponeva anche questioni di merito e una nuova eccezione non dimostrata come già dedotta nei precedenti gradi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6

    Disciplina il momento di effettuazione delle operazioni IVA; è stato richiamato in relazione al recupero delle provvigioni di mediazione non fatturate.

Massime di principio

  • La regolarità formale della contabilità non impedisce un accertamento analitico-induttivo: l'Amministrazione può contestare singole poste se dispone di elementi presuntivi qualificati.
  • Per le compravendite immobiliari anteriori al 4 luglio 2006, lo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI o di mercato non dimostra automaticamente l'esistenza di un maggior corrispettivo; deve essere corroborato da ulteriori elementi specifici e convergenti.
  • Per contestare efficacemente una ricostruzione presuntiva occorre confutare puntualmente ciascun elemento utilizzato dall'Ufficio e dimostrare l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • In una società a ristretta base partecipativa, la rettifica del reddito societario può riflettersi sui soci come maggior reddito da partecipazione; il giudizio relativo ai soci è normalmente dipendente da quello riguardante la società.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o ricostruire diversamente i fatti: tali doglianze sono normalmente censure di merito e possono essere dichiarate inammissibili.
  • Le questioni nuove, come l'asserita mancanza del diritto alla provvigione per omessa iscrizione all'albo dei mediatori, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Un ricorso per cassazione deve distinguere chiaramente violazioni di legge, vizi motivazionali e contestazioni fattuali; la commistione di motivi eterogenei può determinarne l'inammissibilità.

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