Cassazione Penale, Ordinanza n. 29829/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha chiesto in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra reati definiti con tre sentenze irrevocabili. La Corte d'appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza. In cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione di legge in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della personalità del condannato e alla ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso. Il ricorrente ha sostenuto che una delle sentenze riguardava reati inseriti in un arco temporale che ricomprende anche gli altri episodi, che le condotte sarebbero state previste e deliberate in un unico atto volitivo e che l'omogeneità delle violazioni e altri indici avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della continuazione; ha inoltre lamentato che non sarebbero stati esaminati tutti i rilievi svolti a sostegno dell'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici i motivi e insussistente il vizio di motivazione denunciato, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva esaminato la questione della sovrapposizione temporale ma aveva fornito una motivazione specifica, valorizzando la diversità delle vicende, la mancanza di collegamento tra esse e il carattere estemporaneo delle condotte. Ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di continuazione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
la continuazione richiede un medesimo disegno criminoso e non può essere affermata sulla sola base di indici generici come la contiguità temporale o l'omogeneità dei reati
art. 671 c.p.p.
in sede esecutiva il giudice può riconoscere la continuazione solo previa verifica concreta dei presupposti e può respingere la richiesta quando ritenga insussistente il vincolo programmatico unitario
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica concreta e non meramente assertiva della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, fondata su indicatori specifici quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione delle condotte successive.
- La semplice contiguità cronologica tra reati o l'identità del titolo di reato non bastano a dimostrare la continuazione, potendo essere indicatori anche di una mera abitualità criminosa o di scelte di vita fondate sulla reiterazione occasionale degli illeciti.
- È legittimo il rigetto dell'istanza di continuazione anche quando i reati si collocano in parte nello stesso arco temporale, se il giudice motiva specificamente che le vicende sono diverse, non collegate tra loro e frutto di determinazioni estemporanee.
- In cassazione, il vizio di motivazione non è configurabile quando la decisione impugnata dia conto, in modo non illogico e specifico, delle ragioni per cui non ricorrono i presupposti della continuazione; motivi meramente ripetitivi o generici sono inammissibili.
Come è indicizzato
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