Sentenza n. 530/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato relativo alla sentenza n. 5197/23 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 4799/21 R.G. in data 27.12.2023, passata in giudicato il 27.06.2024 e notificata in forma esecutiva in data 07.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 5197/2023, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 ed era stato condannato il Ministero al pagamento di euro 1.120,35, oltre accessori. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare né provare l'avvenuto adempimento o una valida giustificazione dell'inadempimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'ottemperanza, poiché il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato, passato in giudicato, e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996, mentre non risultava l'integrale adempimento del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spettava all'Amministrazione dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, inclusa l'avvenuta esecuzione; tale onere non è stato assolto. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni, previa richiesta del ricorrente. Il Commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, nella fattispecie derivante da una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale previsione che consente l'azione di ottemperanza fondata su un titolo esecutivo giudiziale.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il ricorrente ha provato il titolo esecutivo e l'inadempimento rilevante ai fini dell'ottemperanza, incombe sull'amministrazione l'onere di provare l'inefficacia del fatto costitutivo o l'estinzione del diritto, incluso l'avvenuto adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla norma, successivo alla notificazione del titolo esecutivo, consente di procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il Commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente è stata applicata analogicamente anche a una condanna al pagamento di somme diversa da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
È richiamato quale disposizione di modifica o coordinamento della disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve provare l'esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato, il suo passaggio in giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione dopo il decorso del termine legalmente previsto; accertati tali presupposti, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato.
- In applicazione dell'art. 2697 c.c., una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'amministrazione dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, compreso l'avvenuto adempimento dell'obbligo giudiziale.
- L'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice giustifica la nomina preventiva di un Commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione inadempiente e di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle originariamente contemplate dalla disciplina richiamata.
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