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Sentenza

Sentenza n. 4568/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202409317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca definitiva della licenza per l’esercizio dell’attività di investigazione privata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di una licenza prefettizia per l’attività di investigazione privata aveva impugnato il decreto con cui la Prefettura aveva disposto la revoca definitiva del titolo, ritenendo integrato un abuso della licenza e un difetto complessivo di affidabilità. La revoca era stata adottata dopo una precedente sospensione di trenta giorni, motivata dall’impiego di personale non iscritto negli elenchi prefettizi, e una successiva sospensione di ventiquattro giorni. L’interessato avrebbe inoltre proseguito l’attività nei giorni immediatamente successivi alla notifica della prima sospensione, impiegando personale addetto ai servizi di controllo presso un locale. In primo grado erano stati dedotti: violazione degli artt. 3 e 21-quinquies l. 241/1990 e dell’art. 257-quater del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.; carenza di motivazione ed errore nei presupposti di fatto e di diritto; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e lesione del diritto di difesa e del giusto procedimento. In appello sono state contestate la motivazione della revoca, la rilevanza e attendibilità degli elementi informativi utilizzati, la reiterazione di fatti già sanzionati, la configurabilità di una cosiddetta decretazione a cascata, la proporzionalità della misura e l’asserita inesistenza di uno dei procedimenti penali richiamati dall’amministrazione. L’appellante ha inoltre prodotto certificazioni attestanti l’assenza di carichi pendenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il giudizio prefettizio di inaffidabilità, fondato sulla pluralità e convergenza degli elementi fattuali, esaminati unitariamente: reiterazione delle violazioni, impiego di personale non autorizzato e prosecuzione dell’attività durante la vigenza di un provvedimento di sospensione. In materia di titoli di polizia, l’amministrazione dispone di ampia latitudine valutativa, poiché la revoca ha natura preventiva e non meramente sanzionatoria ed è diretta a prevenire futuri usi non conformi del titolo. Il sindacato giudiziale resta quindi estrinseco e riguarda ragionevolezza, coerenza e adeguatezza dell’istruttoria, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con un diverso apprezzamento dei fatti. La motivazione è stata ritenuta sufficientemente specifica e non meramente stereotipata. Non è stato ravvisato alcun ne bis in idem, poiché le precedenti sospensioni avevano funzione afflittiva e la revoca svolgeva una distinta funzione preventiva e prognostica: i fatti già considerati potevano essere nuovamente valutati come indici di una linea comportamentale e dell’inaffidabilità complessiva del titolare, senza costituire una nuova sanzione. La revoca non è stata considerata automatica conseguenza delle sospensioni, ma il risultato di un’autonoma e più ampia valutazione. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio, essendo stato assicurato all’interessato uno spazio partecipativo e risultando esaminate le sue osservazioni; non era necessaria una rigida sequenza di contestazioni formalizzate, purché fosse garantita la sostanza della partecipazione. L’eventuale inesattezza relativa a uno dei procedimenti penali richiamati non è stata ritenuta invalidante, perché il giudizio di inaffidabilità risultava comunque sorretto da elementi autonomi e sufficienti. Infine, la revoca è stata ritenuta proporzionata, considerata la reiterazione delle condotte e la loro idoneità a evidenziare un problema strutturale di corretto esercizio dell’attività, tale da giustificare il mancato ricorso a misure meno incisive come sospensione o diffida. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 134 T.U.L.P.S.

    licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività investigativa

    Il titolo di polizia è subordinato a un giudizio di affidabilità del titolare e può essere oggetto di revoca quando la condotta complessiva evidenzi un rischio di uso futuro non conforme.

  • art. 10 T.U.L.P.S.

    atto tutorio disposto dall’Amministrazione prefettizia

    La disposizione costituisce la base del potere prefettizio di revoca o sospensione dei titoli di polizia in presenza di abusi e di una compromissione dell’affidabilità del titolare.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione è adeguata quando espone, con sufficiente specificità, la pluralità degli elementi fattuali e il percorso logico che conduce al giudizio di inaffidabilità; non è necessario un livello di analiticità pari a quello di una decisione giudiziaria.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La censura fondata sulla disciplina della revoca non è stata accolta; la misura controversa è stata valutata come espressione del potere di tutela preventiva dell’affidabilità del titolare del titolo di polizia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale è stata ritenuta sostanzialmente garantita dalla possibilità dell’interessato di interloquire e presentare osservazioni, anche in assenza di una rigida sequenza di contestazioni formalizzate.

  • art. 257-quater R.E. T.U.L.P.S.

    La violazione dedotta non è stata ritenuta idonea a inficiare il provvedimento di revoca.

Massime di principio

  • La revoca di un titolo di polizia fondata sull’inaffidabilità del titolare ha natura preventiva e prognostica, non meramente sanzionatoria; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma deve limitarsi a verificare ragionevolezza, coerenza e adeguatezza dell’istruttoria.
  • Nel valutare l’affidabilità del titolare di un titolo di polizia, l’amministrazione può considerare unitariamente una pluralità di episodi pregressi, anche già oggetto di precedenti misure sanzionatorie, quando essi siano utilizzati come indici di una linea comportamentale e non per irrogare una nuova sanzione sui medesimi fatti.
  • La reiterazione di violazioni e la prosecuzione dell’attività durante la vigenza di un provvedimento limitativo possono giustificare un giudizio di inaffidabilità strutturale e la revoca del titolo, anche quando le singole infrazioni, considerate isolatamente, non siano di particolare gravità.
  • La revoca non costituisce una conseguenza automatica della precedente sospensione quando l’amministrazione compie una valutazione autonoma e complessiva della condotta dell’interessato, utilizzando i fatti pregressi quali elementi sintomatici dell’inidoneità a mantenere il titolo.
  • In procedimenti relativi a titoli di polizia, il contraddittorio procedimentale è soddisfatto quando l’interessato abbia avuto una concreta possibilità di interloquire e le sue osservazioni siano state esaminate; non è necessaria, in assenza di una specifica previsione, una rigida sequenza di contestazioni formalizzate.
  • L’inesattezza di uno degli elementi informativi posti a base del provvedimento non determina l’illegittimità dell’atto se la valutazione amministrativa resta autonomamente sorretta da altri elementi sufficienti e convergenti.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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