Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15353/2026 - Roma, Sezione 2B

Giustizia amministrativa202310039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di certificazione e riparto del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e atti regionali di quantificazione della quota di payback dovuta dall’impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato con nove motivi, per vizi propri e per l’illegittimità della normativa primaria sul payback dei dispositivi medici, i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 e il decreto della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, oltre agli atti presupposti e alle determinazioni di quantificazione del fatturato e degli importi dovuti. Con motivi aggiunti del 22 luglio 2025 aveva impugnato anche il decreto regionale n. 14 del 14 marzo 2025. Nel corso del giudizio ha dichiarato di aver aderito alla definizione prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, pagando il 25% dell’importo originariamente addebitato, e ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza non esamina i nove motivi di merito.

La decisione

Il TAR dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti o sui motivi di ricorso. Non dichiara la cessazione della materia del contendere secondo il meccanismo speciale dell’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, perché la Regione non aveva depositato la documentazione richiesta dalla disposizione. Ritiene tuttavia che l’adesione alla definizione e il pagamento della quota ridotta siano sufficienti a far venir meno l’interesse alla decisione: il pagamento estingue l’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, mentre attribuisce un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso originario, diretto all’eliminazione degli atti senza pagamento. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Ritenuto che – pur non potendo questo Tribunale provvedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei termini espressamente previsti dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95 in assenza del deposito da parte dell’amministrazione regionale della documentazione che la stessa aveva l’onere di versare in atti ai sensi della predetta disposizione – quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente appaia in ogni caso idoneo a determinare il venir meno del potere di questo Tar di pronunciarsi nel merito del ricorso (atteso peraltro che ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95 «l’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti») e imponga di dichiarare (non la cessazione della materia del contendere ma) l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse

    Il pagamento della quota ridotta previsto dalla definizione agevolata estingue l’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative agli importi 2015-2018. Se manca la documentazione regionale necessaria per dichiarare la cessazione della materia del contendere secondo la procedura speciale, il pagamento e l’adesione possono comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Ritenuto conseguentemente di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di poter compensare integralmente le spese del giudizio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso;

    La definizione agevolata che consente di estinguere l’obbligazione mediante il pagamento ridotto attribuisce un bene della vita diverso dall’annullamento degli atti senza pagamento richiesto con il ricorso; l’adesione e il pagamento fanno quindi venir meno l’interesse alla decisione di merito.

Massime di principio

  • L’adesione a una definizione agevolata che estingue l’obbligazione amministrativa mediante pagamento di una quota ridotta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso originariamente diretto all’annullamento degli atti e all’eliminazione integrale dell’obbligo, poiché la definizione attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato in giudizio.
  • Quando la disciplina speciale subordina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere al deposito di documentazione da parte dell’amministrazione, la mancanza di tale documentazione impedisce quella specifica declaratoria; non esclude tuttavia che il giudice dichiari il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sulla base dell’adesione e del pagamento documentati dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.