Cassazione Penale, Sentenza n. 20434/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava vizi di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare denunciava: a) il criterio adottato dalla Corte di appello che avrebbe ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti invece che prevalenti; b) l'entità della riduzione concessa per la collaborazione ai sensi dell'art. 416-bis.1, terzo comma, cambiando la misura della diminuzione nella misura minima di un terzo ritenuta insufficiente da parte del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte, esclusivamente con riferimento al calcolo della pena base perché la Corte di appello aveva applicato in modo errato le disposizioni dell'art. 416-bis.1 (aveva prima aumentato la pena per l'aggravante prevista dal primo comma e successivamente applicato la riduzione del terzo prevista dal terzo comma, invece il quarto comma esclude l'applicazione degli aumenti se opera la speciale attenuante). Pertanto la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione dell'aumento previsto dall'art. 416-bis.1, primo comma, e ha rideterminato la pena finale in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.067 di multa (calcolo dettagliato riportato nella sentenza: pena base tre anni e euro 6.000; ridotta ad anni due ed euro 4.000 per la speciale attenuante; aumentata per continuazione; ridotta infine per il rito abbreviato a anni uno e mesi sei ed euro 3.067). Per il resto il ricorso è stato rigettato: è stata confermata la congruità della misura della riduzione per collaborazione (un terzo) e la valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti non è stata ritenuta censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Il quarto comma esclude l'applicabilità degli aumenti previsti dal primo (e secondo) comma quando si riconosce la speciale attenuante della collaborazione prevista dal terzo comma; la riduzione prevista dal terzo comma opera direttamente sulla pena base e non può essere preceduta dall'applicazione dell'aumento
art. 81 cod. pen.
Usato nel calcolo per l'aumento dovuto alla continuazione rispetto alle pene cumulate
art. 442 cod. proc. pen.
Applicata la diminuente per il rito abbreviato al termine del computo delle singole voci della pena
Massime di principio
- Quando la legge prevede una speciale attenuante di collaborazione che esclude per espressa disposizione l'applicazione di aumenti previsti per particolari aggravanti, in sede di calcolo della pena non si possono prima applicare gli aumenti e poi ridurre il risultato: la riduzione deve operare direttamente sulla pena base come previsto dalla norma
- La misura minima della riduzione prevista dalla speciale attenuante (un terzo, nel caso in esame) deve essere rispettata; contestazioni sull'entità della riduzione per collaborazione sono valutate in diritto solo se emerge un errore di legge o una motivazione illogica, mentre la valutazione di merito sull'effettività o pregnanza della collaborazione resta di competenza del giudice di merito
- I giudizi di equivalenza o prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo se manifestamente illogiche o prive di motivazione
- Se la Corte d'appello commette un errore di calcolo della pena che derivi da applicazione illegittima di norme penali, la Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente al punto ed eventualmente rideterminare la pena se possibile direttamente
- Le diminuenti connesse al rito (es. art. 442 c.p.p.) si applicano in chiusura del calcolo della pena complessiva dopo avere determinato la pena sul reato principale e gli aggiustamenti per continuazione o altre circostanze
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