Cassazione Penale, Sentenza n. 5521/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Calvanese impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 17/07/2012, sostenendo violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione. La revoca era stata motivata con il richiamo a due condanne subite nel quinquennio successivo; il ricorrente osserva però che il cumulo delle pene delle condanne successive rientra nei limiti consentiti e che la terza sospensione, comunque, era già stata revocata con precedente ordinanza del Tribunale di Salerno del 02/11/2021, perciò il beneficio avrebbe potuto essere nuovamente concesso nei limiti di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo l'ordinanza impugnata generica e priva di un'adeguata individuazione della fattispecie di revoca. La Corte ha osservato che il cumulo delle pene delle condanne riportate rientra nei limiti dell'art. 163 cod. pen. e che la possibilità di nuova concessione della sospensione condizionale (diversa dalla seconda, che può essere concessa dal giudice della cognizione ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 164, quarto comma) doveva essere valutata alla luce degli atti che evidenziano la precedente revoca del beneficio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
Regola la ripetuta concessione della sospensione condizionale della pena: la seconda sospensione può essere concessa dal giudice della cognizione ove sussistano i presupposti (in particolare come disposto dal quarto comma). La Corte ha ritenuto che, trattandosi di concessione successiva, la questione dovesse essere valutata concretamente alla luce di tale norma.
art. 168 cod. pen.
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di commissione di nuove condotte o di altre condizioni previste dalla legge. Il ricorso deduceva violazione di tale norma; la Corte ha però ritenuto che l'ordinanza impugnata non avesse adeguatamente indicato la specifica ipotesi di revoca applicata.
art. 163 cod. pen.
Fissa i limiti sulle pene aggregate ai fini dell'applicabilità della sospensione condizionale (il cumulo delle pene non deve superare il limite previsto). La Corte ha rilevato che il cumulo delle pene delle condanne richiamate nell'ordinanza rientrava nei limiti stabiliti da questa norma, elemento che la decisione impugnata non ha valutato correttamente.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena deve indicare chiaramente la fattispecie normativa (art. 168 o altra disposizione) e motivare specificamente quale comportamento o elemento giustifichi la revoca.
- Nel valutare la revoca o la nuova concessione della sospensione occorre sempre verificare il cumulo delle pene alla stregua dell'art. 163 cod. pen.; se il cumulo rientra nei limiti, la sospensione può risultare compatibile.
- La seconda (o successiva) concessione della sospensione condizionale può essere attribuita al giudice della cognizione quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 164, quarto comma; il giudice dell'esecuzione deve tener conto di eventuali precedenti revoche già annotate negli atti.
- Un'ordinanza generica, priva di un'adeguata specificazione delle ragioni legali e fattuali della revoca, è soggetta ad annullamento dalla Corte di Cassazione e rinvio per nuovo esame.
- In situazioni simili è utile che la difesa produca documentazione che dimostri precedenti decisioni (concessioni o revoche) e calcoli chiari del cumulo delle pene per dimostrare la compatibilità con i limiti di legge.
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