Sentenza del 11/08/2016 n. 16964 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Proroga dei termini di accertamento - Ambito applicativo - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 289 del 2002. La Commissione aveva escluso l'applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento ritenendo che essa riguardasse soltanto i contribuenti che avevano presentato regolarmente le dichiarazioni e che non avevano aderito, o non intendevano aderire, al concordato fiscale. Secondo l'Agenzia, invece, la proroga opera anche nei confronti del contribuente che non abbia presentato dichiarazioni e non abbia potuto accedere al condono, poiché è diretta a tutelare l'interesse dell'Amministrazione all'accertamento e alla riscossione delle imposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la controversia nel merito, rigettando i ricorsi originari del contribuente. Ha quindi riconosciuto l'applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002 anche nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni e di mancata fruizione, per ragioni giuridiche o di fatto, delle misure di condono. R.E. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.500 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge [...] i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 [...] sono prorogati di due anni.
La proroga biennale dei termini per l'accertamento si applica, in assenza di deroghe legislative, sia a chi non abbia voluto avvalersi del condono pur avendone astrattamente diritto, sia a chi non abbia potuto accedervi. È irrilevante la ragione della mancata adesione.
Art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Prevede una delle misure agevolative di definizione fiscale alle quali fa riferimento l'art. 10 per individuare i contribuenti che non se ne sono avvalsi.
Art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Prevede una misura di condono fiscale richiamata dall'art. 10; la mancata possibilità di accedervi non esclude l'applicazione della proroga dei termini di accertamento.
Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina i termini per gli accertamenti delle imposte sui redditi, termini che l'art. 10 della legge n. 289 del 2002 proroga di due anni nei casi previsti.
Art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Disciplina i termini per gli accertamenti IVA; la giurisprudenza richiamata ammette l'applicazione della proroga biennale anche a tali accertamenti.
Art. 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212
La legge n. 289 del 2002 deroga espressamente alla regola statutaria relativa alla decorrenza e alla prorogabilità dei termini.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale posta a fondamento del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La proroga biennale dei termini di accertamento collegata a una disciplina di condono può operare anche quando il contribuente non abbia presentato dichiarazioni o non abbia potuto accedere al condono: ciò che rileva è la mancata fruizione dell'agevolazione, non il motivo.
- La ratio della proroga è consentire all'Amministrazione finanziaria di gestire l'attività aggiuntiva derivante dal condono e di garantire l'accertamento e la riscossione delle imposte; pertanto la disposizione va applicata in senso ampio, salvo deroghe espresse.
- Il contribuente non può escludere la proroga sostenendo semplicemente di non essere stato concretamente ammesso al condono o di non aver presentato dichiarazioni, salvo che una specifica disposizione di legge preveda un'esclusione.
- La regola può riguardare sia gli accertamenti delle imposte sui redditi sia quelli IVA, quando la normativa applicabile richiama entrambe le disposizioni sui termini di accertamento.
- La proroga dei termini incide esclusivamente sulla tempestività dell'azione accertativa: non dimostra da sola la fondatezza della pretesa tributaria, che deve comunque essere valutata sotto il profilo della prova e della corretta determinazione dell'imponibile.
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