Cassazione Penale, Sentenza n. 2578/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, riformando la condanna di primo grado per il reato previsto dall'art. 590, commi 2 e 3 c.p., ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione e, separatamente, ha liquidato alla parte civile spese per euro 710. Il ricorrente deduce omissione di statuizione sugli effetti civili nonostante la pronuncia di condanna in primo grado a favore della parte civile, violazione degli artt. 125 e 578 c.p.p. e mancata motivazione; inoltre censura l'ordinanza di liquidazione delle spese perché la parte civile ha depositato le conclusioni per via telematica solo il giorno prima dell'udienza, oltre il termine perentorio di 5 giorni previsto dall'art. 23‑bis d.l. n.137/2020, con violazione degli artt. 523, 598, 598‑bis c.p.p. e dell'art.94, comma 2, d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso di decidere sugli effetti civili in violazione dell'art. 578 c.p.p., che impone al giudice d'appello di pronunciarsi sugli interessi civili quando in primo grado vi sia stata condanna anche generica al risarcimento. Perciò la sentenza è stata annullata agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.). Inoltre la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 16/03/2023 che aveva liquidato le spese in favore della parte civile, ritenendo che il deposito telematico delle conclusioni il giorno prima dell'udienza violasse il termine di 5 giorni previsto dall'art. 23‑bis e che, pertanto, la parte civile non avesse svolto l'attività necessaria a giustificare la rifusione delle spese di grado.
Norme richiamate
art. 590, commi 2 e 3 cod. pen.
Norma che disciplina il reato per il quale era stato condannato il ricorrente in primo grado; nella sentenza è mera indicazione del reato contestato, non oggetto diretto dell'annullamento.
art. 578 cod. proc. pen.
"Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione , decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili."
Il giudice d'appello è obbligato a decidere sugli effetti civili quando vi è stata una condanna, anche generica, in primo grado. L'omissione di tale statuizione comporta annullamento con rinvio per le sole questioni civili.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla regolarità della decisione sugli effetti civili; riguarda l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
art. 523 cod. proc. pen.
Norma relativa ai termini di deposito delle memorie e conclusioni nel processo d'appello; rilevante per valutare la tempestività delle conclusioni depositate telematicamente.
art. 598 e 598‑bis cod. proc. pen.
Riguardano la disciplina del contraddittorio cartolare e degli atti nel processo di appello; citati per sostenere che la Corte non avrebbe potuto tener conto di memorie depositate oltre il termine perentorio.
art. 23‑bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Prevede regole procedurali sulla trasmissione telematica degli atti e il termine per il deposito delle conclusioni in caso di contraddittorio cartolare (termine di 5 giorni), applicato per valutare la tempestività del deposito della parte civile.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Norma collegata alla disciplina delle modalità telematiche; citata in relazione alla tempestività dei depositi telematici e alla loro efficacia processuale.
art. 622 cod. proc. pen.
Stabilisce che la Cassazione, annullando agli effetti civili, rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, e perciò è stata invocata per il rinvio disposto dalla Corte.
Massime di principio
- Se in primo grado è stata pronunciata una condanna anche generica al risarcimento, il giudice d'appello che dichiara estinto il reato per prescrizione o amnistia è tenuto a decidere sugli effetti civili (art. 578 c.p.p.). L'omissione di tale decisione comporta annullamento agli effetti civili e rinvio.
- Quando il giudizio di appello si svolge in contraddittorio cartolare, le parti devono depositare le conclusioni scritte entro il termine perentorio previsto (art. 23‑bis d.l. n.137/2020). Depositi tardivi non possono essere considerati e possono precludere la liquidazione delle spese a favore della parte che li ha prodotti oltre il termine.
- La declaratoria di prescrizione del reato non estingue automaticamente le questioni civili connesse: il giudice d'appello deve comunque esprimersi o motivare specificamente le ragioni per cui non decide sugli effetti civili, pena l'annullamento.
- In caso di annullamento agli effetti civili, la Cassazione rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, che deciderà anche sulle spese relative al giudizio di legittimità.
- Per ottenere la rifusione delle spese di grado nel processo penale con contraddittorio cartolare, la parte civile deve aver effettivamente svolto attività processuale tempestiva e conforme alle regole telematiche; il mero deposito tardivo non giustifica la liquidazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2557/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2558/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2559/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2561/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2562/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2563/2024 del 22/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →