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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28368/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per iscrizione in contabilità di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti (art. 2, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il ricorrente deduceva: errata qualificazione delle operazioni come inesistenti, con richiamo alla condizione sospensiva pattuita tra "MG Costruzioni s.r.l." e "Vaber Strade s.r.l."; insussistenza del dolo specifico e comportamento ispirato a buona fede contrattuale; difetto di motivazione e violazione del giusto processo per l'uso di atti amministrativi (avviso di accertamento e processo verbale) privi di contraddittorio; errata applicazione dei criteri contabili (richiamo al principio di prudenza ex art. 2423-bis c.c.); difetto di motivazione sulla misura della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, confermando che le sentenze di merito avevano fornito un solido percorso argomentativo fondato su elementi oggettivi non contestati: fatture tutte emesse il 31/12/2013 non in relazione al progresso lavori; abbandono dei cantieri da parte di "Vaber" alla stessa data; accordo transattivo del 20/2/2014 che riconosceva solo 92.000 euro di lavori; accertamento che "Vaber" non disponeva della forza lavoro necessaria (solo 2 dipendenti); esecuzione effettiva dei lavori stimata al 20%. Sulla base di ciò è stato ritenuto inesistente il debito fatturato e provato il profilo soggettivo del reato per la conservazione in bilancio dei costi non dovuti nonostante la conoscenza della reale situazione. Quanto alla pena, la Corte ha osservato che la determinazione era compatibile con la riduzione per il rito abbreviato (8 mesi) e non richiedeva motivazione aggiuntiva. Per effetto della declaratoria di inammissibilità è stata altresì disposta la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    La norma è stata interpretata nel senso che integra reato la registrazione in contabilità di fatture relative ad operazioni inesistenti quando dagli elementi di fatto risulti la non corrispondenza delle fatture alle prestazioni reali e sia provata la consapevolezza dell'ineffettività dell'operazione (dolo).

  • cod. civ. art. 2423-bis

    Il principio di prudenza contabile è richiamato dalla difesa, ma la Corte di merito ha ritenuto che l'adesione a criteri contabili non possa giustificare la rilevazione in bilancio di costi inesistenti quando elementi oggettivi dimostrano l'assenza della prestazione; dunque il principio contabile non esclude la responsabilità penale se manca la sostanza economica dell'operazione.

  • cod. proc. pen. art. 616

    Applicato per sancire che, dichiarata l'inammissibilità del ricorso e non essendo emersa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è comunque tenuto alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per confermare i criteri applicativi in tema di oneri a carico della parte in caso di ricorso inammissibile, specie con riguardo all'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La mera esistenza di una fattura non prova la validità economica dell'operazione: devono valutarsi data di emissione, progressione dei lavori, risorse umane dell'esecutore e accordi successivi (es. transazione) per stabilire se l'operazione sia effettivamente avvenuta.
  • L'iscrizione in bilancio di costi riferiti a prestazioni non effettivamente rese può integrare illecito penale se l'amministratore è consapevole della mancata esecuzione e mantiene le poste senza rettifica.
  • I principi contabili (es. principio di prudenza) non giustificano la conservazione di costi inesistenti quando elementi probatori oggettivi dimostrano l'assenza della prestazione: la rilevanza contabile non esclude la verifica penale della sostanza economica.
  • Contestazioni generiche di violazione del giusto processo o di motivazione, prive di specificazione del contenuto degli atti amministrativi e del loro rilievo, sono destinate a non essere accolte in cassazione; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le ragioni di merito esposte nella sentenza impugnata.
  • In sede di cassazione, se il ricorso non indica e non confuta specificamente gli elementi probatori su cui si fonda la decisione di merito, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per difetto di concreto contrasto.
  • La mancata rettifica della contabilità dopo la conoscenza di fatti che riducono il valore delle prestazioni può essere valutata come elemento indiziario del dolo specifico necessario per i reati contro l'ordine tributario.

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