Ordinanza n. 75/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione I, 9 ottobre 2025, n. 217, resa tra le parti, non notificata e concernente l’interdittiva antimafia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva accordato tutela cautelare contro un'interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
I Ministeri hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Marche, chiedendone la riforma. La controversia riguarda un'interdittiva antimafia adottata nei confronti dell'appellato. In primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, motivi concernenti l'insufficienza delle relazioni personali e dei comportamenti assunti dal destinatario dell'interdittiva a dimostrare un pericolo di contaminazione dell'attività economica. Il Consiglio di Stato ha esaminato tali doglianze soltanto nella prospettiva sommaria propria della fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e ha mantenuto gli effetti della tutela accordata dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che i motivi di primo grado, soprattutto quelli relativi all'insufficienza delle relazioni personali e dei comportamenti dell'appellato rispetto alla dimostrazione del pericolo di contaminazione, richiedono un esame compiuto nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l'interesse dell'appellato a non vedere compromessa, nelle more del giudizio, la propria capacità economica di ausilio alla famiglia. Ha considerato rilevante anche la fissazione dell'udienza pubblica di merito del 15 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte e delle amministrazioni.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, caratterizzata da cognizione sommaria, quando le censure contro un'interdittiva antimafia richiedono un approfondito esame della consistenza delle relazioni personali e dei comportamenti asseritamente indicativi del pericolo di contaminazione, tale verifica può essere riservata al giudizio di merito senza anticiparne la definizione cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse del destinatario di un'interdittiva antimafia a preservare la propria capacità economica di sostegno alla famiglia può prevalere, nelle more del giudizio di merito, sull'interesse pubblico all'immediata operatività dell'interdittiva, quando il giudice ritenga non ancora compiutamente valutabili le censure dedotte.
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