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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35274/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dal credito vantato da un appaltatore per lavori di ristrutturazione eseguiti presso un immobile di proprietà del marito della resistente. L'appaltatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 52.000 oltre interessi. La resistente aveva proposto opposizione e la Corte d'appello aveva accolto il gravame, ritenendo non provato che fosse stata lei a stipulare il contratto di appalto. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi, entrambi fondati sulla violazione dell'art. 2697 c.c.: con il primo ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie e ha sostenuto che la resistente non avesse dimostrato che l'incarico fosse stato conferito dal marito; con il secondo ha dedotto che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto verosimile la stipulazione verbale dell'appalto, avrebbe dovuto ricorrere al ragionamento presuntivo per affermare che la resistente fosse la committente delle opere. La censura mirava, in sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano generiche e sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, operazione preclusa in sede di legittimità salvo i limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre affermato che la decisione impugnata era conforme al principio per cui, nell'azione proposta dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo, grava su chi agisce l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo contenuto, compresa la qualità di committente del soggetto convenuto. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola il riparto dell'onere della prova: nell'azione dell'appaltatore per il pagamento del corrispettivo, l'attore deve provare l'esistenza del contratto e che il convenuto sia il committente tenuto al pagamento.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'accertamento dell'effettivo committente è apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio nelle forme semplificate.

  • art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo, l'esistenza del contratto e l'individuazione del committente sono fatti costitutivi della domanda e devono essere provati dall'attore.
  • Il contratto di appalto privato non richiede forma scritta né ad substantiam né ad probationem; la sua prova può essere data anche per testi o presunzioni, ma sempre nel rispetto dell'onere probatorio gravante su chi agisce.
  • La qualità di committente non coincide necessariamente con quella del proprietario del bene o del destinatario materiale delle opere: il contratto si conclude tra appaltatore e soggetto che conferisce l'incarico e che assume l'obbligo di pagamento.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti, se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un consolidato orientamento della Corte e i motivi non offrono ragioni per mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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