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Sentenza

Sentenza del 02/07/2020 n. 13555 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per gli anni 2003-2005 emessi con metodo analitico-induttivo, innescati dalle incongruenze emerse dagli studi di settore e integrati da questionario e indagini bancarie. Gli avvisi contestavano ricavi non dichiarati per €121.830 e sopravvenienze attive non documentate per €173.000 (rinunce finanziamenti soci non adeguatamente provate). La CTR Lombardia aveva annullato l'accertamento ritenendolo fondato in via esclusiva sugli studi di settore e privo di contraddittorio preventivo. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo invece che l'accertamento era analitico-induttivo fondato anche su indagini bancarie e documentazione acquisita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (contestazione formale circa l'indicazione della metodologia da parte della CTR) ritenendo che la CTR avesse affrontato la questione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che l'accertamento non era fondato in via esclusiva sugli studi di settore ma si era sviluppato attraverso questionario e indagini bancarie che hanno fornito elementi gravi, precisi e concordanti sulle movimentazioni finanziarie divergenti dai ricavi dichiarati. Perciò la mancanza del contraddittorio preventivo non era di per sé causa di nullità: l'accertamento restava valido perché supportato da accertamenti bancari e altri elementi probatori. La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, con decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta violazione di motivazione e descrizione della metodologia di accertamento da parte della Commissione regionale; la Cassazione ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente motivato la decisione e affrontato il motivo dedotto.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 4)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha valutato separatamente i motivi dedotti dall'Agenzia, rigettando il primo (n.4) e accogliendo il secondo (n.3) nella parte in cui riguardava la legittimità dell'accertamento basato anche su indagini bancarie.

  • art. 39 comma 1 lettera d) d.P.R. 600/1973

    Regola l'utilizzo degli studi di settore come strumenti di accertamento. La Corte ha ricordato che l'applicazione degli studi costituisce presunzioni semplici che, se usate in via esclusiva, richiedono il contraddittorio preventivo; ma se sono innesco di ulteriori investigazioni (es. indagini bancarie) l'accertamento può fondarsi su questi ulteriori elementi.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Consente all'Amministrazione finanziaria di effettuare indagini sui conti correnti bancari e di utilizzare le risultanze come presunzioni relative ai fini reddituali. La Corte ha ritenuto che le indagini bancarie abbiano fornito elementi gravi, precisi e concordanti tali da giustificare l'accertamento anche senza che fosse prevalente l'applicazione degli studi di settore.

  • art. 88 comma 4 d.P.R. 917/1986 (Tuir)

    Regola il trattamento delle sopravvenienze attive come le rinunce dei soci ai finanziamenti. La Corte ha osservato che le rinunce devono essere adeguatamente documentate per essere considerate sopravvenienze attive deducibili; in mancanza la variazione in diminuzione non può essere riconosciuta.

Massime di principio

  • Se un accertamento è fondato esclusivamente sugli studi di settore occorre esperire obbligatoriamente il contraddittorio preventivo con il contribuente; la mancata attivazione può comportare la nullità dell'atto.
  • Gli studi di settore possono fungere da 'innesco' per ulteriori accertamenti: se l'Amministrazione svolge questionari e indagini bancarie che producono elementi gravi, precisi e concordanti, l'accertamento può avere fondamento indipendente dagli studi e quindi il contraddittorio preventivo non è necessariamente richiesto.
  • Le risultanze delle indagini bancarie (art. 32 DPR 600/1973) costituiscono presunzioni relative importanti per la ricostruzione del reddito, ma devono essere formulate e motivate in modo circostanziato dall'Amministrazione.
  • La documentazione delle operazioni straordinarie o delle rinunce dei soci ai finanziamenti deve essere chiara e completa: senza idonea prova le variazioni in diminuzione (sopravvenienze attive) possono essere disconosciute dall'Amministrazione.
  • In sede giudiziaria il contribuente ha ampia facoltà di controprova anche se non ha partecipato al contraddittorio amministrativo; tuttavia l'inerzia amministrativa può incidere sul peso della prova e sulle valutazioni del giudice.

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