Cassazione Penale, Ordinanza n. 05582/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione al reato di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità penale sia sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che il ricorso era stato proposto contro una sentenza di patteggiamento fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il quale ammette solo censure attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze dedotte non rientravano in tali limiti.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
norma che consente la definizione del procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono proponibili censure generiche sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio se estranee a tali ipotesi.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, il controllo della Corte è circoscritto alla verifica della volontarietà dell'accordo, della corrispondenza tra richiesta e sentenza, dell'esatta qualificazione giuridica del fatto e della legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le doglianze che investono il merito dell'affermazione di responsabilità o valutazioni motivazionali sulla pena, se non ricondotte ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., determinano l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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