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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33814/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’inquadramento, avvenuto nel 2010, di un dipendente proveniente da altra amministrazione nei ruoli dirigenziali regionali a seguito di una procedura concorsuale locale e di un successivo trasferimento/mobilità con mantenimento del trattamento economico e giuridico. Dopo alcuni anni, la Regione Lazio ha adottato un provvedimento con cui ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile dell’inquadramento dirigenziale, ritenendo nullo il concorso presupposto per violazione di norme imperative, e ha quindi disposto il reinquadramento del lavoratore nella precedente categoria D3/D4. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tali determinazioni, l’accertamento del suo diritto a restare nei ruoli dirigenziali e a conservare l’incarico o uno equivalente, nonché il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno professionale. In cassazione ha dedotto, con unico motivo, violazione di legge e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Regione avrebbe illegittimamente esercitato poteri riservati al giudice o all’amministrazione che aveva bandito il concorso, avendo di fatto risolto unilateralmente il contratto di lavoro senza il presupposto dell’annullamento della procedura concorsuale; ha inoltre contestato che il giudice ordinario potesse sindacare la legittimità del concorso e ha sostenuto che, comunque, il concorso non costituiva il presupposto diretto dell’assunzione presso la Regione, essendovi stata una procedura di trasferimento in mobilità non impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse realmente con la ratio della sentenza impugnata, poiché la Corte d’appello non aveva affermato una risoluzione del contratto ai sensi del CCNL, ma aveva qualificato come nullo l’inquadramento dirigenziale per il vizio genetico derivante dalla violazione di norme imperative nella procedura concorsuale presupposta. La Cassazione ha ribadito che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, la mancanza o l’illegittimità della procedura concorsuale si traduce in nullità del contratto e l’amministrazione può farla valere unilateralmente, essendo gli atti successivi alla stipulazione riconducibili alla gestione privatistica del rapporto. Ha quindi confermato la correttezza della soluzione di merito e ha condannato il ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge è stata ritenuta inidonea perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata esclusa in sostanza, perché la decisione di merito non aveva pronunciato su una risoluzione contrattuale ma sulla nullità dell’inquadramento.

  • art. 14, comma 3, CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 10.4.1996

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla decisione, perché la Corte d’appello non aveva applicato una risoluzione del rapporto sulla base di tale clausola.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Utilizzato nel ragionamento sulla giurisdizione ordinaria e sulla possibilità per il giudice ordinario di disapplicare atti amministrativi presupposti nel contesto del rapporto di lavoro privatizzato.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Norma imperativa che impone il corretto espletamento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego contrattualizzato; la sua violazione comporta nullità del contratto/assunzione.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    La violazione di disposizioni imperative in materia di assunzione o impiego nelle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato; la norma è stata letta in senso generale, idoneo a ricomprendere anche i vizi delle procedure di reclutamento.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    La violazione di norme imperative che vietano la stipulazione del contratto determina nullità radicale del negozio, anche quando il divieto riguarda il requisito soggettivo del contraente.

  • art. 1218 c.c.

    Gli atti della fase successiva alla stipulazione, nell’impiego privatizzato, sono valutati secondo la disciplina dell’inadempimento e dei principi civilistici, con possibile rifiuto dell’esecuzione del contratto nullo.

  • art. 97, comma 4, Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale del principio di accesso al pubblico impiego mediante concorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il limite della giurisdizione, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’esito.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per affermare la riserva di tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A., ma non accolto come fondamento del ricorso.

  • art. 3, comma 61, L. n. 350/2003

    Menzianto nel quadro fattuale come base dell’intesa regionale sugli idonei in graduatoria; non centrale nella ratio di rigetto.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nella determinazione regionale e nella ricostruzione della nullità dell’assunzione/inquadramento per procedura concorsuale viziata.

  • art. 3, comma 6, d.P.R. n. 3/1957

    Richiamato per sostenere la nullità dell’assunzione derivante da vizi della procedura di reclutamento.

  • art. 21-septies L. n. 241/1990

    Richiamato come base dell’affermazione di nullità insanabile del provvedimento amministrativo presupposto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il corretto espletamento della procedura concorsuale costituisce un presupposto di validità del contratto di lavoro: la sua mancanza o illegittimità integra un vizio genetico che può determinare la nullità dell’assunzione o dell’inquadramento.
  • La violazione di norme imperative che disciplinano l’accesso al pubblico impiego non riguarda solo il contenuto del rapporto, ma può investire la stessa esistenza del contratto, con conseguente nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c.
  • Una volta esaurita la fase concorsuale con l’approvazione della graduatoria e stipulato il contratto, gli atti successivi della P.A. relativi al rapporto di lavoro sono di natura privatistica e si valutano secondo i principi civilistici, ivi compresa la possibilità per la datrice di lavoro pubblica di far valere unilateralmente la nullità del rapporto.
  • Il giudice ordinario, investito delle controversie sul rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, può disapplicare gli atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini del rapporto e verificare incidentalmente la nullità genetica dell’assunzione, senza che ciò comporti esercizio di poteri riservati al giudice amministrativo.
  • Quando il ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una ricostruzione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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