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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05345/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Puglia che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio contestava alla società l’indebita detrazione dell’IVA su tre fatture per forniture di mosto d’uva ritenute soggettivamente inesistenti, sostenendo che il soggetto fatturante fosse una mera interposta o "cartiera" e che la società acquirente fosse consapevole, o comunque dovesse esserlo con l’ordinaria diligenza, della frode. Con l’unico motivo di ricorso, dedotto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 21, comma 7, e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., lamentando che la CTR avesse valorizzato solo elementi favorevoli alla contribuente (consegna della merce, pagamenti tracciabili, prezzo di mercato) senza esaminare gli indizi raccolti dalla Guardia di Finanza circa la fittizietà del fornitore, l’assenza di struttura organizzativa, la mancanza di acquisti corrispondenti e le altre anomalie dell’operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse violato le regole sul riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, perché non aveva prima scrutinato gli indizi allegati dal Fisco e li aveva sostanzialmente elusi valorizzando elementi non decisivi, quali consegna, pagamento tracciato e congruità del prezzo. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la vicenda applicando i principi affermati sulla prova della fittizietà del fornitore e sulla consapevolezza del cessionario.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come norma processuale che consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come disposizione in materia IVA la cui violazione è stata denunciata dall’Amministrazione in relazione alla detrazione indebitamente operata su fatture soggettivamente inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato per il potere di accertamento e per il regime probatorio fondato anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per il riparto dell’onere della prova: l’Ufficio deve provare fittizietà del fornitore e consapevolezza del cessionario, mentre al contribuente spetta la prova contraria della propria diligenza.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato in relazione alle presunzioni semplici utilizzabili dall’Amministrazione per dimostrare l’inesistenza soggettiva dell’operazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    È la base della cassazione con rinvio disposta dalla Corte.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la rimessione al giudice di rinvio anche della regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare non solo che il fornitore sia fittizio o interposto, ma anche che il cessionario sapesse o dovesse sapere, usando l’ordinaria diligenza esigibile in relazione alla propria qualità professionale, della frode fiscale.
  • La prova della fittizietà del fornitore può essere fornita anche per presunzioni, valorizzando elementi quali assenza di struttura organizzativa, mancanza di beni strumentali, mancanza di sede o di acquisti coerenti, e altri indici sintomatici della natura di "cartiera".
  • Il giudice tributario deve esaminare anzitutto gli indizi offerti dal Fisco, singolarmente e nel loro complesso, per verificare se siano gravi, precisi e concordanti; solo dopo tale verifica può considerare l’eventuale prova contraria del contribuente.
  • Elementi formali o neutralizzanti come la consegna della merce, i pagamenti tracciabili o la congruità del prezzo rispetto al mercato non sono di per sé decisivi se non vengono confrontati con gli indizi di segno contrario che fanno sospettare la frode.
  • Nelle operazioni triangolari con interposizione fittizia, la presenza di un intermediario privo di organizzazione adeguata può costituire un forte indice sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario, salvo prova contraria della massima diligenza adottata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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