Cassazione Civile, Ordinanza n. 32552/2024 del 14/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocati)
La controversia
I difensori avevano agito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per ottenere il pagamento dei compensi relativi all’attività svolta in un precedente giudizio ex lege n. 89/2001, concluso con decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione. I clienti si erano costituiti sostenendo che, al momento del conferimento dell’incarico, vi fosse un accordo secondo cui gli avvocati non avrebbero chiesto compensi, se non le spese liquidate dal giudice e distratte in loro favore; in subordine eccepivano la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. e contestavano l’ammontare richiesto. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo fondata la prescrizione presuntiva e affermando, inoltre, che gli avvocati avrebbero dovuto provare di non avere già ricevuto il pagamento dalla parte soccombente nel giudizio presupposto. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 2956 e 2959 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., perché l’eccezione di prescrizione presuntiva sarebbe stata incompatibile con la difesa dei clienti basata sull’esistenza di un accordo che escludeva il debito; 2) violazione degli artt. 93 e 112 c.p.c. e 2230 c.c., perché la distrazione delle spese non escludeva il diritto degli avvocati di agire verso il cliente per l’intero compenso o per la parte non soddisfatta; 3) violazione delle norme sull’onere probatorio e sul giuramento decisorio, per il rigetto dell’istanza di deferimento del giuramento. La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, assorbendo il terzo, cassando l’ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che l’eccezione di prescrizione presuntiva non può essere accolta quando la parte che la solleva deduce un accordo incompatibile con l’idea dell’avvenuto pagamento, perché in tal modo ammette che l’obbligazione non si è estinta, in violazione dell’art. 2959 c.c. Ha inoltre ribadito che la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. crea un rapporto autonomo tra difensore e parte soccombente, ma non elimina il rapporto professionale tra avvocato e cliente, né impedisce al professionista di rivolgersi al cliente per l’intero compenso o per la parte non coperta dalla liquidazione giudiziale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza, l’ordinanza della Corte d’appello è stata cassata con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 150/2011
ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011
norma processuale utilizzata per introdurre la domanda di liquidazione dei compensi professionali.
L. n. 89/2001
ricorso ex lege n. 89/2001
giudizio presupposto nel quale gli avvocati avevano svolto la difesa e per il quale erano stati chiesti i compensi.
art. 2956 n. 2 c.c.
prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 cod. civ.
termine invocato per i compensi professionali; la Corte evidenzia che l’eccezione è incompatibile con difese che presuppongono il mancato pagamento o l’esistenza stessa del debito.
art. 2959 c.c.
l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la oppone ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta
se il debitore introduce difese incompatibili con l’avvenuto pagamento, l’eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa.
art. 93 c.p.c.
provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore
la distrazione delle spese instaura un rapporto autonomo tra difensore e parte soccombente, senza eliminare il diritto del professionista di agire verso il cliente.
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare la decisione che avrebbe pronunciato oltre o diversamente rispetto alle domande e alle difese.
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove poste a base dell’eccezione di prescrizione e dell’accordo tra le parti.
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al riparto dell’onere probatorio.
art. 2230 c.c.
richiamato per qualificare il rapporto come prestazione d’opera professionale tra avvocato e cliente.
art. 2697 c.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di riparto dell’onere della prova.
art. 83 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione al mandato alle liti.
art. 233 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo con riguardo al giuramento decisorio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale seguito in cassazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- L’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con la difesa del debitore che presupponga il mancato pagamento del credito o la stessa esistenza dell’obbligazione, perché tale difesa implica un’ammissione incompatibile con l’idea dell’avvenuta estinzione del debito.
- In tema di compensi professionali dell’avvocato, la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. attribuisce al difensore un rapporto autonomo con la parte soccombente nei limiti della somma liquidata, ma non preclude l’azione del professionista contro il proprio cliente per l’intero compenso o per la parte non soddisfatta.
- Quando la questione decisiva è l’incompatibilità tra eccezione di prescrizione presuntiva e difese del debitore, l’eventuale censura sul rigetto del giuramento decisorio può restare assorbita dall’accoglimento del motivo principale.
- Nel giudizio di legittimità, l’indicazione dell’ordinanza impugnata tramite numero di ruolo generale e autorità giudiziaria può essere sufficiente a individuarla con certezza, se l’atto è stato anche depositato dalla parte ricorrente.
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