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Sentenza

Sentenza del 08/02/2018 n. 746 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - nota di variazione - momento - inizio procedure concorsuali - legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il momento in cui il soggetto passivo IVA può emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA relativa a un credito non riscosso a causa dell’assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale. Il Collegio ritiene che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis e in coerenza con il diritto dell’Unione europea, la nota debba essere emessa quando si verifica l’evento che determina la variazione, coincidente con l’accertamento dell’irrecuperabilità del credito. Per le procedure concorsuali avviate dopo il 31 dicembre 2016, la disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 consente invece la detrazione dell’IVA già dalla data di apertura della procedura.

La decisione

Il Collegio afferma la legittimità dell’emissione della nota di variazione in corrispondenza dell’accertamento dell’irrecuperabilità del credito. La nuova disciplina, che anticipa tale momento alla data di apertura della procedura concorsuale, opera espressamente per le procedure avviate successivamente al 31 dicembre 2016. Il testo prospetta inoltre la possibile applicazione della disciplina più favorevole alle procedure anteriori ancora pendenti, ma tale estensione non risulta definitivamente accertata nel materiale fornito.

Norme richiamate

  • Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972

    a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale

    La norma disciplina le variazioni dell’imponibile e dell’IVA e, nella formulazione modificata, consente di emettere la nota di variazione in diminuzione dalla data di apertura della procedura concorsuale, per le procedure soggette alla nuova disciplina.

  • Legge 28 novembre 2015, n. 208

    Ha modificato la disciplina dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, ammettendo la detrazione dell’IVA relativa a crediti non pagati già dalla data di apertura della procedura concorsuale, limitatamente alle procedure avviate dopo il 31 dicembre 2016.

Massime di principio

  • Per le procedure concorsuali avviate dopo il 31 dicembre 2016, la nota di variazione IVA può essere emessa, in linea generale, dalla data di apertura della procedura, senza dover attendere la sua conclusione.
  • Per le procedure anteriori, occorre verificare la disciplina temporale applicabile: secondo l’orientamento riportato, la nota era collegata al momento in cui diventava certa o accertata l’irrecuperabilità del credito.
  • La tempestività della nota di variazione deve essere valutata in relazione all’evento che rende oggettivamente giustificata la riduzione dell’imponibile e dell’IVA.
  • L’eventuale applicazione retroattiva della disciplina più favorevole alle procedure anteriori non deve essere data per automatica: va verificata alla luce della normativa transitoria, della giurisprudenza e della situazione concreta della procedura.

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