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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10725/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta contro un’iscrizione ipotecaria. L’opponente deduceva: la mancata notifica degli atti presupposti, la mancata comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria, e l’esistenza di precedenti decisioni di merito che avrebbero annullato le cartelle sottese. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nella parte relativa alla notifica degli atti prodromici; per il resto l’aveva ritenuta infondata perché la prescrizione non sarebbe stata specificamente dedotta e gli asseriti annullamenti giurisdizionali delle cartelle non risultavano provati. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo corretta la qualificazione dell’azione e osservando che le pronunce richiamate avevano riguardato avvisi di mora e intimazioni di pagamento, non cartelle e ruoli. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 617 c.p.c. e 77 d.P.R. 602/1973, sostenendo che l’iscrizione ipotecaria non sarebbe atto esecutivo e che la mancata comunicazione preventiva dovesse essere trattata come azione di accertamento negativo, non soggetta al termine breve dell’opposizione esecutiva; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 77 d.P.R. 602/1973, sostenendo che l’annullamento di avvisi di mora e intimazioni, per difetto di notifica degli atti presupposti, avrebbe comportato anche il venir meno della pretesa alla base dell’ipoteca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato l’erroneità della qualificazione dell’azione operata dal giudice di primo grado; in base al principio dell’apparenza, il regime di impugnazione va individuato dalla qualificazione data dal giudice a quo, sicché contro tale statuizione era necessario il ricorso straordinario per cassazione. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché il ricorrente non ha provato che le sentenze richiamate avessero annullato le cartelle o dichiarato insussistenti i crediti, essendosi limitato a richiamare annullamenti di avvisi di mora e intimazioni di pagamento per vizi della sequenza notificatoria, circostanza che non esclude di per sé la persistenza del credito e la possibilità di procedere nuovamente secondo legge. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con gli ulteriori effetti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi soggiace al relativo regime di impugnazione; quando il giudice di merito la qualifica in tal senso, il rimedio va individuato secondo tale qualificazione, in applicazione del principio dell’apparenza.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    La comunicazione preventiva e la sequenza degli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria rilevano come profilo autonomo di violazione della procedura, ma ciò non implica automaticamente l’insussistenza del credito sottostante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla necessità che la parte ricorrente dimostri i fatti posti a fondamento delle proprie censure.

Massime di principio

  • Ai fini del regime di impugnazione, rileva la qualificazione dell’azione data dal giudice di merito secondo il principio dell’apparenza; chi contesta tale qualificazione deve specificamente dimostrarne l’errore nel ricorso.
  • Quando si impugna una statuizione che ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, non è sufficiente prospettare una diversa ricostruzione del petitum: occorre censurare la sentenza che ha operato quella qualificazione con il mezzo impugnatorio corretto.
  • L’annullamento di atti della riscossione per vizi della notificazione degli atti presupposti non comporta automaticamente l’eliminazione del credito sottostante, se non risulta una decisione che abbia accertato l’insussistenza del credito stesso.
  • Chi invoca l’efficacia di precedenti decisioni favorevoli deve provarne il contenuto decisorio e la definitività, non essendo sufficiente un richiamo assertivo o generico alle pronunce.
  • La mancata comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria può integrare un vizio autonomo della sequenza procedimentale, ma la sua deduzione non equivale di per sé a contestazione del diritto di credito in sé considerato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoRiscossioneContenzioso tributario
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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