Cassazione Penale, Sentenza n. 11065/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Levani impugnava la sentenza di condanna per abbandono di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art.256 comma 2 in relazione all'art.192), deducendo in primo luogo che i materiali rinvenuti all'esterno dell'opificio (rottami ferrosi, scarti di lavorazione, ceneri, imballaggi metallici ecc.) fossero in realtà sottoprodotti destinati al recupero e non rifiuti; sosteneva altresì che la quantità di materiali pericolosi fosse esigua e, comunque, che fosse applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto le motivazioni delle due decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) adeguate e congrue: il sopralluogo della Guardia di Finanza aveva rilevato ingenti quantitativi (circa 800 kg) di rifiuti abbandonati su una superficie di circa 300 mq, posti alla rinfusa sulla nuda terra, esposti alle intemperie e privi di documentazione di conferimento. Sul punto della qualificazione come sottoprodotti la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui grava sull'interessato la prova che il materiale sia destinato con certezza e attualità a un ulteriore utilizzo; tale onere non è stato assolto. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art.131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto che l'entità del materiale e lo stato di abbandono escludessero la particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
decreto legislativo n.152 del 2006
Il d.lgs. n.152/2006 (in particolare art.256 comma 2 in relazione all'art.192) è stato applicato per configurare il reato di abbandono di rifiuti: la Corte ha ritenuto che gli elementi materiali (quantitativi, modalità di deposito e assenza di documentazione) qualificassero i beni rinvenuti come rifiuti e non come sottoprodotti
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla esenzione dalla punibilità per particolare tenuità del fatto è stata valutata alla luce dei criteri dell'art.133 c.p.; la Corte ha ritenuto che l'entità del materiale e il concreto pericolo ambientale non consentissero di riconoscere la tenuità
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per imporre al ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali e per motivare il decreto di versamento alla Cassa delle ammende, dopo aver valutato l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
decreto legge n.137 del 2020, art.23 comma 8
Norma procedurale richiamata per le conclusioni del Pubblico Ministero e per la memoria di replica del difensore, in relazione al processo davanti alla Corte
Massime di principio
- In materia di gestione dei rifiuti, la qualificazione di un materiale come 'sottoprodotto' anziché 'rifiuto' richiede che l'interessato provi con certezza l'effettiva destinazione al riutilizzo; l'onere probatorio grava sull'interessato e non può consistere in mere supposizioni
- Le valutazioni sulla sussistenza del reato di abbandono di rifiuti sono soprattutto di fatto: quantità significative, modalità di deposito (a terra, alla rinfusa, esposti alle intemperie), assenza di separazione per categorie e mancanza di documentazione di conferimento rafforzano la qualificazione come rifiuto
- Per l'applicazione dell'art.131-bis c.p. non è sufficiente la sporadicità dell'azione: occorre che l'offesa sia di particolare tenuità valutata secondo i criteri dell'art.133 c.p.; ingenti quantità o concreto pericolo ambientale escludono la tenuità
- I giudizi di merito, se motivati e basati su accertamenti investigativi concreti, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di travisamento della prova evidente
- In procedimenti penali ambientali è utile conservare e produrre documentazione probatoria che dimostri la destinazione e la tracciabilità dei materiali (contratti, ordini di ritiro, fatture di destinazione al recupero) quando si intenda sostenere la qualificazione come sottoprodotto
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