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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20357/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione di un appalto di servizi presso un sito industriale. La società datrice di lavoro aveva comunicato l'avvio della procedura di mobilità per l'intera forza lavoro, poi aveva collocato i dipendenti in ferie ed esonerati dalla prestazione lavorativa, con mantenimento della retribuzione, a causa della perdita dell'appalto e dell'impossibilità di accedere al sito. I lavoratori, avendo ricevuto proposta di assunzione dalla società subentrante, si erano dimessi pochi giorni dopo. La società aveva trattenuto, sulle competenze di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo che le dimissioni fossero intervenute senza preavviso e che tale indennità spettasse anche al datore di lavoro. I lavoratori hanno agito per ottenere la restituzione della trattenuta, sostenendo l'illegittimità della stessa. La Corte d'appello ha accolto la loro domanda, ritenendo che, in concreto, la datrice di lavoro non avesse alcun interesse alla prestazione né alla prosecuzione del rapporto, sicché non poteva pretendere il preavviso o la relativa indennità. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 2118 c.c. e della disciplina collettiva, sostenendo che l'indennità sostitutiva del preavviso spetta in ogni caso di recesso senza preavviso, a prescindere dall'interesse concreto della parte receduta e dall'eventuale danno subito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in base alla funzione del preavviso e alla giurisprudenza consolidata, il preavviso ha efficacia obbligatoria e non reale: se il rapporto è receduto con effetto immediato, esso si estingue subito e la parte recedente deve corrispondere l'indennità sostitutiva, senza che assumano rilievo eventi successivi. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito perché la datrice di lavoro aveva già manifestato la carenza di interesse alla prosecuzione del rapporto, avviato la mobilità e esonerato i lavoratori dalla prestazione, sicché non poteva vantare un interesse meritevole di tutela al preavviso. Conseguentemente, la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2118 c.c.

    Disciplina il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e il preavviso; il preavviso ha funzione di tutela della parte non recedente e, secondo l'orientamento richiamato, efficacia obbligatoria e non reale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.

  • art. 1, sezione IV, titolo VIII, CCNL Industria Metalmeccanica Privata

    Richiamato dalla ricorrente quale fonte collettiva che prevede la disciplina del preavviso e della relativa indennità sostitutiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato per disporre il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il rinvio al criterio di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso ha funzione di tutela della parte che subisce il recesso: al lavoratore nel caso di licenziamento, al datore di lavoro nel caso di dimissioni.
  • L'art. 2118 c.c. ha efficacia obbligatoria e non reale: il recesso senza preavviso determina l'immediata cessazione del rapporto e fa sorgere solo l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta in via generale quando il preavviso non sia lavorato, senza che sia necessario provare un danno concreto della parte receduta.
  • La rinuncia al preavviso può essere effettuata dalla parte che dovrebbe riceverlo; se la parte datoriale ha già esonerato il lavoratore dalla prestazione e ha manifestato di non voler proseguire il rapporto, non può pretendere di trarre utilità dal preavviso.
  • La valutazione sull'interesse tutelato dal preavviso deve essere coerente con la funzione concreta dell'istituto e con la situazione effettiva del rapporto al momento del recesso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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