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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34385/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 08/02/2022 con cui la Corte d'Appello di L'Aquila aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che lo aveva condannato per una truffa on line del 03/02/2017. Nel ricorso per cassazione il Chiapparoli deduceva violazione di legge (artt. 581 lett. d) e 591 primo comma lett. c) c.p.p.) e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo che le argomentazioni a sostegno dell'appello non erano generiche ma adeguate a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo e la prova dell'indisponibilità del bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente motivato l'inammissibilità basandosi sull'assenza di specificità dei motivi di appello: il primo giudice aveva ricostruito in modo puntuale i fatti (contatti prima della ricezione del prezzo per confermare la disponibilità, poi inadempimento e irreperibilità dopo il pagamento) e l'appello non aveva indicato elementi o criteri alternativi per confutare tale ricostruzione, limitandosi a contestare genericamente la prova. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (lett. d))

    Richiamato come norma violata dal ricorrente; nella pronuncia è richiamato l'onere di specificità delle ragioni dell'impugnazione (indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno).

  • art. 581 cod. proc. pen. (lett. c))

    Citata dalla Corte per enunciare l'obbligo dell'appellante di indicare "le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; la mancanza di tali indicazioni giustifica l'inammissibilità.

  • art. 591 primo comma lett. c) cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che l'appello è inammissibile quando manca la specificità dei motivi non solo per genericità, ma anche per mancanza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le esplicitazioni del giudice censurato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della colpa nell'azione di impugnazione, quantificata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • Un appello (e, per analogia, il ricorso per cassazione) deve contenere l'indicazione chiara e specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta; la genericità porta all'inammissibilità.
  • Quando il provvedimento impugnato espone dettagliatamente i fatti e le relative valutazioni probatorie, l'impugnante ha l'onere proporzionale di confutare esplicitamente quegli elementi o di fornire criteri alternativi di valutazione.
  • La mancanza di correlazione tra le argomentazioni dell'impugnante e le motivazioni del giudice censurato è causa autonoma di inammissibilità per aspecificità del motivo.
  • Non è sufficiente ribadire l'assenza di prova: bisogna indicare quali prove si ritengono erroneamente valutate, perché e con quale criterio avverso la ricostruzione del primo giudice.
  • Il rischio processuale dell'impugnazione generica comprende non solo il rigetto dell'atto, ma anche la condanna a spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Nella redazione dell'impugnazione è opportuno elencare documenti, testimonianze o profili di diritto concreti che dimostrino l'errore del giudice di primo grado, evitando formule generiche e meri enunciati di principio.

Testo integrale

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