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Sentenza

Sentenza n. 5880/2026 - Roma, Sezione 1B

Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l’annullamento: - della Determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A del 14.12.2022 della Regione Piemonte – Sanità e welfare, ivi compreso l’’Allegato n. 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’’economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell’Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202301841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti statali e regionale relativi alla determinazione degli importi dovuti nell’ambito del meccanismo del payback sanitario, inclusa la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nel payback)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la determinazione della Regione Piemonte con cui erano stati quantificati gli importi asseritamente dovuti, nonché i decreti ministeriali e l’Accordo Stato-Regioni relativi al meccanismo del payback, deducendone profili di illegittimità. Nel corso del giudizio, con memoria del 20 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, avendo versato la quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, secondo quanto previsto dall’art. 7 d.l. 95/2025. Ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima, ai sensi dell’art. 7 d.l. 95/2025, avrebbe richiesto la comunicazione al Tribunale da parte delle Regioni dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo ridotto. La mera dichiarazione della ricorrente e l’avvenuto versamento della quota del 25% hanno tuttavia reso non più utile la prosecuzione del giudizio, determinando il sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni e dell’andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite

    La cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l’avvenuto pagamento dell’importo ridotto; la sola dichiarazione di pagamento della ricorrente determina invece la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della decisione sull’improcedibilità.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate nelle peculiarità delle questioni e nell’andamento della vicenda processuale.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, per effetto di fatti sopravvenuti, la prosecuzione del giudizio non può arrecare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
  • Quando una disposizione speciale collega la cessazione della materia del contendere a una specifica comunicazione dell’amministrazione al giudice, la mera dichiarazione del privato di avere adempiuto non è sufficiente a produrre tale effetto processuale; essa può comunque determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse se elimina ogni utilità della decisione.
  • La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima presuppone il venir meno della situazione controversa secondo le modalità previste dalla legge, mentre la seconda deriva dall’assenza sopravvenuta di utilità concreta della pronuncia giudiziale.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando le peculiarità della controversia e l’andamento della vicenda processuale costituiscono eccezionali ragioni ai sensi della disciplina richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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