Sentenza del 04/07/2016 n. 5864 - Comm. Trib. Prov. Milano
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Indagini bancarie - Contraddittorio preventivo endo-procedimentale - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento fondato su indagini bancarie, deducendo la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo endo-procedimentale. Secondo la tesi accolta, il contribuente deve essere previamente posto in condizione di fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti per spiegare le movimentazioni bancarie e incidere sulla valutazione dell’Ufficio. Il contraddittorio non costituisce quindi una semplice facoltà dell’Amministrazione, ma un elemento essenziale del procedimento, imposto dal diritto di difesa e dai principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa.
La decisione
La sentenza afferma che, in caso di accertamento basato su indagini bancarie, l’Amministrazione deve instaurare preventivamente il contraddittorio con il contribuente. L’omessa interlocuzione preventiva compromette la legittimità del procedimento e dell’atto impositivo, poiché impedisce al contribuente di fornire spiegazioni e documentazione prima dell’emissione dell’avviso. La decisione supera l’orientamento risalente secondo cui il contraddittorio sarebbe stato meramente facoltativo.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. 600/1973
La norma disciplina i poteri dell’Amministrazione nelle indagini finanziarie. Secondo una lettura costituzionalmente orientata, tali poteri devono essere esercitati garantendo al contribuente un contraddittorio preventivo, nonostante l’orientamento precedente lo considerasse una facoltà dell’Ufficio.
Principio del diritto di difesa
Il contribuente deve poter esporre, prima dell’adozione dell’atto impositivo, dati, notizie e chiarimenti utili a contestare o spiegare gli elementi acquisiti dall’Amministrazione.
Principio del giusto procedimento
Il contraddittorio preventivo è considerato elemento essenziale del procedimento amministrativo tributario, in quanto consente una decisione più completa e rispettosa delle garanzie del contribuente.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale si basa su indagini bancarie, il contribuente deve normalmente essere coinvolto prima dell’emissione dell’avviso, così da poter spiegare le movimentazioni contestate.
- Il contraddittorio preventivo non è una formalità meramente eventuale: la sua omissione può incidere sulla validità dell’accertamento.
- Il contribuente dovrebbe utilizzare la fase preventiva per produrre documenti, giustificativi e chiarimenti puntuali relativi ai versamenti e ai prelievi bancari.
- In caso di mancato contraddittorio, l’impugnazione dell’avviso può fondarsi sulla violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto procedimento, valutando comunque la disciplina applicabile al caso concreto e la rilevanza effettiva della violazione.
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