Cassazione Penale, Sentenza n. 15984/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela. L'annullamento opera in relazione ad entrambi i ricorrenti (Martin e Giacomo Halilovic) poiché il vizio di improcedibilità non riguarda esclusivamente la posizione di uno di essi; di conseguenza vengono meno le condanne precedenti per il tentato furto aggravato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto da Martin Halilovic (e, per effetti estesi, anche da Giacomo Halilovic) avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen. e riducendo la pena per il reato di tentato furto aggravato. Martin deduceva, in particolare, omessa motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello volto a contestare l'applicazione della recidiva (art. 61, n. 5, cod. pen.). La Corte di Cassazione ha rilevato che la motivazione di secondo grado non ha risposto a tale censura e però, soprattutto, ha accertato che l'azione penale è improcedibile per difetto di querela, essendo rimasta ignota la persona offesa; inoltre l'unica aggravante ritenuta (art. 61, n.5) non è sufficiente a rendere il tentato furto procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 624, terzo comma, cod. pen.
Norme richiamate
art. 625, n. 4, cod. pen.
Aggravante contestata in sede di impugnazione; la Corte d'appello l'ha esclusa e la Cassazione ha preso atto dell'esclusione operata dal secondo grado.
art. 61, n. 5, cod. pen.
Riguarda la recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) ed è stata considerata dalla Corte d'appello ai fini del calcolo della pena; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato il rigetto dell'eccezione del ricorrente relativa all'applicazione della recidiva.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire che, non essendo il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di legittimità deve rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela quando questa sussiste.
art. 624, terzo comma, cod. pen.
Norma che indica i casi in cui il furto è procedibile d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la sola aggravante di cui all'art. 61, n. 5, non sia sufficiente a far rientrare il tentato furto tra i reati procedibili d'ufficio.
Massime di principio
- Se l'offesa è perseguibile solo a querela di parte e la persona offesa è ignota o non ha sporto querela, l'azione penale è improcedibile e le condanne basate su tale azione devono essere annullate.
- Il giudice di merito deve motivare espressamente e specificamente la applicazione della recidiva quando questa è contestata dall'imputato; l'omessa risposta a tale censura può fondare il ricorso in Cassazione.
- La presenza di una aggravante (es. art. 61, n. 5) non trasforma automaticamente un reato querelabile in reato procedibile d'ufficio: occorre verificare la specifica previsione di legge (es. art. 624, comma 3) che stabilisce la procedibilità d'ufficio.
- L'annullamento per vizio di improcedibilità può estendersi a tutti i concorrenti nel reato quando il vizio incide sulla procedibilità dell'azione penale in generale e non riguarda soltanto la posizione di un singolo imputato.
- Quando il vizio rilevato è di natura procedurale e non sanabile in sede di Cassazione, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio interrompendo il procedimento.
- In sede di appello e di Cassazione è essenziale che le parti propongano e che i giudici affrontino tutte le questioni rilevanti (es. contestazione della recidiva), perché la mancata valutazione motivata può determinare l'accoglimento del gravame.
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