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Ordinanza

Ordinanza n. 466/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera dell'Autorità di Regolazione di Energia, Reti e Ambiente – ARERA del 3 agosto 2023, n. 362/2023/R/eel, recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)”, e dei relativi allegati, ivi inclusi espressamente (i) l'Allegato A, recante il “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza”, come modificato dalla deliberazione 28 settembre 2023 - 427/2023/R/EEL; (ii) l'Allegato B, recante “Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)”, nella parte in cui non è stato previsto un meccanismo di ristoro e/o indennizzo dei c.d. stranded costs; eventualmente previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 60 e 60 bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “legge annuale per il mercato e la concorrenza”, in relazione agli artt. 3, 10, 41 e 117, comma 1 e comma 2, lettera e) (per violazione degli artt. 3, 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e del Protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza e per violazione delle direttive 96/92/CE, 2009/72/CE e 2019/944/UE e del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022) della Costituzione Italiana e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del meccanismo di superamento del servizio di maggior tutela delineato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “legge annuale per il mercato e la concorrenza”, rispetto agli artt. 3, 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e del Protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza e rispetto alla disciplina contenuta nelle direttive 96/92/CE, 2009/72/CE e 2019/944/UE e nel Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022.

Giustizia amministrativa202302110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera ARERA n. 362/2023/R/eel e relativi allegati, nella parte in cui non prevedono un meccanismo di ristoro o indennizzo degli stranded costs nell'ambito del servizio a tutele graduali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la disciplina regolatoria adottata da ARERA per l'erogazione del servizio a tutele graduali destinato ai clienti domestici non vulnerabili del settore elettrico, contestando in particolare l'assenza di un meccanismo di ristoro o indennizzo dei costi non recuperabili, o stranded costs. Ha inoltre prospettato, in via eventuale, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 60 e 60-bis, della legge n. 124/2017 in relazione agli artt. 3, 10, 41 e 117 Cost., nonché questioni pregiudiziali europee concernenti la compatibilità del superamento del servizio di maggior tutela con il diritto dell'Unione europea, inclusi gli artt. 101 e 102 TFUE, il Protocollo n. 27 e la disciplina europea del mercato dell'energia.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure proposte né le questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale europeo. Ha rilevato che, salvo la comunicazione di rinuncia al mandato di un difensore, dopo novembre 2023 non risultano depositati ulteriori atti o documenti nel fascicolo. Ha quindi disposto incombenti istruttori per verificare l'attuale permanenza dell'interesse della ricorrente alla decisione: la parte ricorrente deve dichiarare motivatamente se tale interesse persista, aggiornare la situazione della controversia, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e sugli eventuali provvedimenti o fatti sopravvenuti rilevanti ai fini dell'interesse e dell'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 27 maggio 2026 tramite PAT. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata quale manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 60 e 60-bis, l. 4 agosto 2017, n. 124

    Disposizioni legislative poste a fondamento del superamento del servizio di maggior tutela e del servizio a tutele graduali; la ricorrente ne ha prospettato l'illegittimità costituzionale ed europea, senza che il TAR si sia pronunciato.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare il comportamento processuale della parte che, sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, rimanga inerte; tale inerzia può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione di fatto e di diritto, l'inerzia della parte entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione.
  • L'inerzia della parte ricorrente rispetto a un ordine istruttorio avente a oggetto la permanenza dell'interesse può giustificare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di calendarizzare una controversia risalente, il giudice amministrativo può disporre acquisizioni e chiarimenti aggiornati dalle parti per verificare se l'interesse alla decisione permanga effettivamente e se siano intervenuti fatti o atti idonei a incidere sull'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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